Art. 37 
 
                        Vigilanza e controlli 
 
  1. L'ente concedente disciplina ed attua  controlli,  a  mezzo  del
proprio personale, a mezzo dei corpi di polizia o mediante  personale
convenzionato di altri  enti,  sulle  derivazioni  concesse  e  sugli
scarichi previsti nell'art. 36.