Art. 38 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17 del regio decreto  n.  1775  del  1933  e'
vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza  un  provvedimento
autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. 
  2. Nel caso di violazione delle norme di cui  al  comma  1,  l'ente
concedente   dispone   la   cessazione   dell'utenza   abusiva.    Il
contravventore, fatti salvi ogni  altro  adempimento  o  comminatoria
previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una  sanzione
amministrativa ai sensi dell'art. 96, comma 4, decreto legislativo n.
152 del 2006. 
  3. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o
negli  atti  concessori,  comporta  l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative previste dalle norme statali e regionali. 
  4. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si  applica  il
pagamento in misura  ridotta  di  cui  all'art.  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689 (Legge sulla depenalizzazione). 
  5. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. 
  6. L'autorita' competente, con  espresso  provvedimento  nel  quale
sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire
la continuazione provvisoria del  prelievo,  purche'  l'utilizzazione
non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il  buon
regime delle acque ed in presenza di particolari ragioni di interesse
pubblico generale. 
  7.  La  prosecuzione  del   prelievo,   comunque,   e'   consentita
esclusivamente per il periodo strettamente necessario al rilascio del
provvedimento di concessione.