Art. 38 Sanzioni 1. Ai sensi dell'art. 17 del regio decreto n. 1775 del 1933 e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. 2. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'ente concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva. Il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 96, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o negli atti concessori, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e regionali. 4. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge sulla depenalizzazione). 5. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. 6. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque ed in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale. 7. La prosecuzione del prelievo, comunque, e' consentita esclusivamente per il periodo strettamente necessario al rilascio del provvedimento di concessione.