Art. 39 Norme transitorie 1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comprese le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, sono fatti salvi gli adempimenti istruttori gia' effettuati compatibili con le disposizioni del presente regolamento e che l'amministrazione competente valuta ancora idonei alla conclusione della istruttoria. Il presente Regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. Napoli, 12 novembre 2012 CALDORO (Omissis).