Art. 39 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento, comprese le denunce  dei  pozzi  effettuate  ai
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo  n.  275  del  1993,  sono
fatti salvi gli adempimenti istruttori  gia'  effettuati  compatibili
con le disposizioni del presente regolamento e che  l'amministrazione
competente valuta ancora idonei alla conclusione della istruttoria. 
  Il presente Regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione  Campania.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 
    Napoli, 12 novembre 2012 
 
                               CALDORO 
 
(Omissis).