Art. 5 
 
         Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico 
                          dei punti d'acqua 
 
  1. L'ente competente per l'istruttoria  e  per  il  rilascio  delle
concessioni aggiorna con i dati relativi alle nuove  concessioni,  il
Catasto utenze idriche formato ai sensi dell'art. 5 del regio decreto
n. 1775 del 1933. 
  2. Al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti d'acqua
esistenti e dei nuovi punti realizzati, entro  sei  mesi  dalla  data
della pubblicazione nel BURC del presente  regolamento,  e'  emanata,
con decreto dirigenziale, apposita  direttiva  per  la  formazione  e
l'aggiornamento dell'Archivio anagrafico dei punti  d'acqua  previsto
nell'allegato 3 alla parte terza del decreto legislativo n.  152  del
2006.