Art. 5 Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua 1. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni aggiorna con i dati relativi alle nuove concessioni, il Catasto utenze idriche formato ai sensi dell'art. 5 del regio decreto n. 1775 del 1933. 2. Al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti d'acqua esistenti e dei nuovi punti realizzati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nel BURC del presente regolamento, e' emanata, con decreto dirigenziale, apposita direttiva per la formazione e l'aggiornamento dell'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsto nell'allegato 3 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.