Art. 6 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi 1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati alla richiesta di concessione per la derivazione, sono preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 95 del regio decreto n. 1775 del 1933, previa presentazione di apposita domanda all'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni. 2. Le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi contengono i seguenti elementi: a) dati identificativi del richiedente; b) oggetto della richiesta; c) ubicazione dell'area interessata dalla ricerca (localita', estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84 dei punti di ricerca previsti), con denominazione e codice del corpo idrico sotterraneo interessato, dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA); d) destinazione d'uso della risorsa; e) portate media e massima di prelievo richiesta, espresse in litri al secondo; f) volume annuale massimo richiesto, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate di cui alla lettera e); g) eventuale titolo edilizio abilitativo. 3. Alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, formulate come sopra indicato, sono allegati: a) titolo di proprieta' o altro documento che abilita alla domanda di autorizzazione; b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilita' di soddisfare l'esigenza idrica prevista; c) la documentazione tecnica prescritta all'allegato B; d) copia del versamento delle spese di istruttoria previsto nell'art. 7, comma 6. 4. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi e' autorizzata dall'ente concedente a seguito della verifica preliminare prevista nell'art. 8, degli adempimenti istruttori di cui agli articoli 9, 10 e 11, tenendo conto di eventuali osservazioni ed opposizioni, e dopo avere acquisito i relativi pareri. 5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce: a) le modalita' di esecuzione degli eventuali saggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo; b) le modalita' di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondita' massima raggiungibile ed alle falde captabili; c) le modalita' e le tipologie di prove da effettuare sulle falde nel corso dei lavori di perforazione; d) l'obbligo di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, all'ente concedente e al comune competente per territorio la data di inizio delle attivita' di perforazione e i dati identificativi dell'impresa incaricata della loro esecuzione e del direttore dei lavori, previa acquisizione di adeguato titolo abilitativi edilizio; e) il termine da osservare per la conclusione dei lavori; tale termine, che non puo' essere superiore a dodici mesi, puo' essere prorogato ai sensi dell'art. 100 del regio decreto n. 1775 del 1933; f) le cautele da adottare per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico; g) le cautele da adottare per prevenire possibili inquinamenti delle falde; h) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione; i) l'obbligo, per le trivellazioni superiori a 30 metri di profondita' dal piano di campagna, di attivare la procedura prevista nella legge n. 464 del 1984, specificando le relative sanzioni stabilite in caso di inosservanza. 6. L'autorizzazione alla ricerca e allo scavo di pozzi puo' essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto n. 1775 del 1933, per esigenze di tutela della risorsa o nei casi in cui cio' sia necessario ai fini della tutela del pubblico interesse. L'autorizzazione puo' essere, in particolare, revocata ai sensi dell'art. 101 del regio decreto n. 1775 del 1933, senza che il ricercatore abbia diritto a compenso o indennita': a) quando i lavori non sono iniziati entro due mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione; b) quando i lavori sono rimasti sospesi oltre sei mesi; c) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione; d) per contravvenzione al divieto di cessione dell'autorizzazione senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata. 7. Per il rilascio del provvedimento di concessione, il soggetto autorizzato alla ricerca e scavo comunica la fine dei lavori e formalizza la domanda di concessione alla derivazione,trasmette all'ente concedente, entro trenta giorni dal termine dei lavori di trivellazione, la documentazione stabilita dall'art. 7 per le diverse fattispecie di derivazione e uso di acque sotterranee.