Art. 6 
 
          Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee 
                          e scavo di pozzi 
 
  1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati
alla   richiesta   di   concessione   per   la   derivazione,    sono
preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 95 del  regio  decreto
n. 1775 del 1933, previa presentazione di apposita  domanda  all'ente
competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni. 
  2. Le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e
scavo di pozzi contengono i seguenti elementi: 
  a) dati identificativi del richiedente; 
  b) oggetto della richiesta; 
  c)  ubicazione  dell'area  interessata  dalla  ricerca  (localita',
estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84 dei  punti
di ricerca previsti), con denominazione e  codice  del  corpo  idrico
sotterraneo interessato, dedotti dal  piano  di  tutela  delle  acque
regionale (PTA); 
  d) destinazione d'uso della risorsa; 
  e) portate media e massima di prelievo richiesta, espresse in litri
al secondo; 
  f) volume  annuale  massimo  richiesto,  espresso  in  metri  cubi,
coerente con la destinazione d'uso e  con  le  portate  di  cui  alla
lettera e); 
  g) eventuale titolo edilizio abilitativo. 
  3. Alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee
e scavo di pozzi, formulate come sopra indicato, sono allegati: 
  a) titolo di proprieta' o altro documento che abilita alla  domanda
di autorizzazione; 
  b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente
territorialmente  competente,  se   esistente,   per   la   specifica
destinazione d'uso, circa l'impossibilita' di  soddisfare  l'esigenza
idrica prevista; 
  c) la documentazione tecnica prescritta all'allegato B; 
  d)  copia  del  versamento  delle  spese  di  istruttoria  previsto
nell'art. 7, comma 6. 
  4. La  ricerca  di  acque  sotterranee  e  lo  scavo  di  pozzi  e'
autorizzata dall'ente concedente a seguito della verifica preliminare
prevista nell'art.  8,  degli  adempimenti  istruttori  di  cui  agli
articoli 9, 10 e 11,  tenendo  conto  di  eventuali  osservazioni  ed
opposizioni, e dopo avere acquisito i relativi pareri. 
  5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce: 
  a) le modalita' di esecuzione degli  eventuali  saggi  ed  indagini
preliminari alla perforazione definitiva del pozzo; 
  b)  le  modalita'  di   realizzazione   della   perforazione,   con
particolare riferimento alla  profondita'  massima  raggiungibile  ed
alle falde captabili; 
  c) le modalita' e le tipologie di prove da effettuare  sulle  falde
nel corso dei lavori di perforazione; 
  d) l'obbligo di comunicare, prima dell'inizio dei lavori,  all'ente
concedente e al comune competente per territorio la  data  di  inizio
delle attivita' di perforazione e i dati identificativi  dell'impresa
incaricata della loro esecuzione e del direttore dei  lavori,  previa
acquisizione di adeguato titolo abilitativi edilizio; 
  e) il termine da osservare per  la  conclusione  dei  lavori;  tale
termine, che non puo' essere superiore a  dodici  mesi,  puo'  essere
prorogato ai sensi dell'art. 100 del regio decreto n. 1775 del 1933; 
  f)  le  cautele  da  adottare  per   prevenire   effetti   negativi
sull'equilibrio idrogeologico; 
  g) le cautele da  adottare  per  prevenire  possibili  inquinamenti
delle falde; 
  h) l'eventuale obbligo  di  installazione  di  piezometri  o  altre
apparecchiature idonee  a  rilevare  il  livello  della  falda  ed  a
consentire prelievi di campioni di  acqua  da  parte  della  pubblica
amministrazione; 
  i)  l'obbligo,  per  le  trivellazioni  superiori  a  30  metri  di
profondita' dal piano di campagna, di attivare la procedura  prevista
nella legge n.  464  del  1984,  specificando  le  relative  sanzioni
stabilite in caso di inosservanza. 
  6. L'autorizzazione alla ricerca e allo scavo di pozzi puo'  essere
sospesa o revocata in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.  105  del
regio decreto n. 1775 del 1933, per esigenze di tutela della  risorsa
o nei casi in cui cio'  sia  necessario  ai  fini  della  tutela  del
pubblico interesse. L'autorizzazione  puo'  essere,  in  particolare,
revocata ai sensi dell'art. 101 del regio decreto n. 1775  del  1933,
senza che il ricercatore abbia diritto a compenso o indennita': 
  a) quando i lavori non sono iniziati entro due mesi dalla  notifica
del provvedimento di autorizzazione; 
  b) quando i lavori sono rimasti sospesi oltre sei mesi; 
  c) nel  caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  stabilite  nel
provvedimento di autorizzazione; 
  d) per contravvenzione al divieto di  cessione  dell'autorizzazione
senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata. 
  7. Per il rilascio del provvedimento di  concessione,  il  soggetto
autorizzato alla ricerca e  scavo  comunica  la  fine  dei  lavori  e
formalizza  la  domanda  di  concessione  alla  derivazione,trasmette
all'ente concedente, entro trenta giorni dal termine  dei  lavori  di
trivellazione, la documentazione stabilita dall'art. 7 per le diverse
fattispecie di derivazione e uso di acque sotterranee.