Art. 7 
 
                Istanza di concessione di derivazione 
 
  1. Il procedimento per il rilascio di  concessione  e'  avviato  ad
iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda. 
  2. Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche, in
forma singola  o  associata,  e  le  persone  giuridiche  di  diritto
pubblico  o  privato,  che  hanno  necessita'  di  utilizzare   acqua
pubblica. 
  3. La concessione e' rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi,
nei limiti della disponibilita' dell'acqua e  con  la  specificazione
che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non  ha
diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorita' concedente  e  da
parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate
derivate causate dalla ridotta disponibilita' della risorsa, anche in
caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati  dalla  pubblica
amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico  e
idrologico del territorio. 
  4. Le domande di  concessione  per  piccole  derivazioni  da  acque
superficiali o sotterranee sono  indirizzate  all'ente  competente  e
contengono i seguenti elementi: 
  a) dati identificativi del richiedente; 
  b) oggetto della richiesta; 
  c) denominazione del punto di prelievo (corso d'acqua superficiale,
sorgente o localita' per  pozzo  denominazione  e  codice  del  corpo
idrico interessato, dedotti dal PTA, ubicazione del punto di prelievo
- localita', estremi catastali e coordinate  geografiche  UTM  33N  -
WGS84); 
  d) destinazione d'uso della risorsa; 
  e) portata di prelievo espressa in litri al secondo, indicando  nel
caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio; 
  f) volume annuale massimo di derivazione, espresso in  metri  cubi,
coerente con la destinazione d'uso e con le  portate  previsto  nella
lettera e); 
  g) potenza nominale media annua  in  chilowatt  per  produzione  di
energia elettrica o forza motrice. 
  5. Alle domande di concessione, formulate come previsto  nel  comma
4, sono allegati: 
  a)  titolo  di  proprieta'  o  altro  documento  che  abilita  alla
richiesta di concessione; 
  b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente
territorialmente  competente,  se   esistente,   per   la   specifica
destinazione d'uso, circa l'impossibilita' di  soddisfare  l'esigenza
idrica oggetto della richiesta; 
  c) certificato di destinazione urbanistica  con  indicazione  degli
eventuali vincoli esistenti; 
  d) certificato rilasciato  dall'A.S.L.  competente  per  territorio
sulla idoneita' delle acque destinate al consumo umano, come definite
e disciplinate dal decreto legislativo 31 del 2001, e sulla idoneita'
delle  acque  per  uso  agricolo  e  zootecnico  di  cui  al  decreto
ministeriale 23 marzo 2000; 
  e)  la  documentazione  tecnica,  per   le   diverse   fattispecie,
prescritta all'allegato C; 
  f) copia del versamento delle spese di istruttoria di cui al  comma
7, laddove non gia' versato in base all'art. 6; 
  g) copia del versamento previsto nell'art. 7 del regio  decreto  n.
1775 del 1933. 
  6. Per quanto attiene le eventuali opere strutturali necessarie per
la realizzazione della derivazione o presa, e'  necessario  acquisire
adeguato  titolo  abilitativo  edilizio  secondo  le  vigenti   norme
urbanistiche e le procedure previste nella legge regionale n.  9  del
1983. 
  7. L'ente competente per l'istruttoria  e  per  il  rilascio  delle
concessioni  determina  gli  importi  delle  spese  di   istruttoria,
eventualmente differenziandole in base alle  diverse  fattispecie  di
derivazione e uso. 
  8. Le  spese  di  istruttoria  sono  utilizzate  per  le  attivita'
previste nell'art. 5 e per lo svolgimento di verifiche,  controlli  e
sopralluoghi. 
  9. L'ente concedente provvede, con proprio atto, a disciplinare  le
procedure di verifica e controllo  degli  atti  depositati,  anche  a
mezzo di controlli a campione.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci,
accertate  dai  tecnici  all'uopo  preposti  o  da  altre   autorita'
competenti, si applicano le sanzioni previste per legge e la  domanda
viene immediatamente rigettata.