Art. 7 Istanza di concessione di derivazione 1. Il procedimento per il rilascio di concessione e' avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda. 2. Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche, in forma singola o associata, e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che hanno necessita' di utilizzare acqua pubblica. 3. La concessione e' rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilita' dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorita' concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilita' della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio. 4. Le domande di concessione per piccole derivazioni da acque superficiali o sotterranee sono indirizzate all'ente competente e contengono i seguenti elementi: a) dati identificativi del richiedente; b) oggetto della richiesta; c) denominazione del punto di prelievo (corso d'acqua superficiale, sorgente o localita' per pozzo denominazione e codice del corpo idrico interessato, dedotti dal PTA, ubicazione del punto di prelievo - localita', estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84); d) destinazione d'uso della risorsa; e) portata di prelievo espressa in litri al secondo, indicando nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio; f) volume annuale massimo di derivazione, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate previsto nella lettera e); g) potenza nominale media annua in chilowatt per produzione di energia elettrica o forza motrice. 5. Alle domande di concessione, formulate come previsto nel comma 4, sono allegati: a) titolo di proprieta' o altro documento che abilita alla richiesta di concessione; b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilita' di soddisfare l'esigenza idrica oggetto della richiesta; c) certificato di destinazione urbanistica con indicazione degli eventuali vincoli esistenti; d) certificato rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio sulla idoneita' delle acque destinate al consumo umano, come definite e disciplinate dal decreto legislativo 31 del 2001, e sulla idoneita' delle acque per uso agricolo e zootecnico di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2000; e) la documentazione tecnica, per le diverse fattispecie, prescritta all'allegato C; f) copia del versamento delle spese di istruttoria di cui al comma 7, laddove non gia' versato in base all'art. 6; g) copia del versamento previsto nell'art. 7 del regio decreto n. 1775 del 1933. 6. Per quanto attiene le eventuali opere strutturali necessarie per la realizzazione della derivazione o presa, e' necessario acquisire adeguato titolo abilitativo edilizio secondo le vigenti norme urbanistiche e le procedure previste nella legge regionale n. 9 del 1983. 7. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni determina gli importi delle spese di istruttoria, eventualmente differenziandole in base alle diverse fattispecie di derivazione e uso. 8. Le spese di istruttoria sono utilizzate per le attivita' previste nell'art. 5 e per lo svolgimento di verifiche, controlli e sopralluoghi. 9. L'ente concedente provvede, con proprio atto, a disciplinare le procedure di verifica e controllo degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, accertate dai tecnici all'uopo preposti o da altre autorita' competenti, si applicano le sanzioni previste per legge e la domanda viene immediatamente rigettata.