Art. 8 
 
               Verifica preliminare di procedibilita' 
 
  1. L'ufficio  istruttore  verifica,  entro  quindici  giorni  dalla
presentazione della domanda  di  concessione,  la  completezza  della
documentazione allegata. 
  2. In caso di esito positivo della verifica prevista  al  comma  1,
l'ufficio istruttore procede ai sensi dell'art. 9. 
  3. In caso di esito negativo della verifica prevista  al  comma  1,
l'ufficio  istruttore  fissa,  al  richiedente,  un  termine  per  le
integrazioni necessarie al completamento formale della  domanda,  non
inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, prorogabile
su istanza del richiedente per una sola  volta  e  per  non  piu'  di
trenta giorni. 
  4. Ricevute le integrazioni richieste nei termini di cui  al  comma
3, l'ufficio istruttore procede agli adempimenti di cui all'art. 9. 
  5. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 7 del regio decreto n. 1775
del 1933, l'ufficio istruttore respinge, con apposito  provvedimento,
la domanda di concessione di derivazione.