Art. 8 Verifica preliminare di procedibilita' 1. L'ufficio istruttore verifica, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di concessione, la completezza della documentazione allegata. 2. In caso di esito positivo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore procede ai sensi dell'art. 9. 3. In caso di esito negativo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore fissa, al richiedente, un termine per le integrazioni necessarie al completamento formale della domanda, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, prorogabile su istanza del richiedente per una sola volta e per non piu' di trenta giorni. 4. Ricevute le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, l'ufficio istruttore procede agli adempimenti di cui all'art. 9. 5. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 7 del regio decreto n. 1775 del 1933, l'ufficio istruttore respinge, con apposito provvedimento, la domanda di concessione di derivazione.