Art. 9 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
                         e richiesta pareri 
 
  1. L'ufficio istruttore comunica l'avvio del procedimento ai  sensi
dell'art. 7 ed in conformita' all'art. 8 della legge n. 241 del 1990,
con l'emissione dell'ordinanza di istruttoria  prevista  nell'art.  7
del regio decreto n. 1775 del 1933, indicando il termine massimo  per
la conclusione del procedimento. 
  2. L'ufficio istruttore: 
  a) individua,  tra  i  soggetti  che  per  legge  intervengono  nel
procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241  del  1990,  gli
enti  dai  quali  acquisire  pareri  e  nulla  osta,  prendendo  come
riferimento quelli indicati all'allegato D; 
  b) richiede ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  i  pareri  di
competenza, trasmettendo loro la documentazione relativa alla domanda
di concessione, da  integrare  dopo  l'acquisizione  delle  eventuali
domande concorrenti e delle osservazioni e opposizioni  di  cui  agli
articoli 11 e 12. 
  3. Indice e convoca, in alternativa alla richiesta di parere di cui
alla lettera b), tra gli stessi soggetti, una conferenza  di  servizi
per l'acquisizione dei relativi pareri, ai sensi dell'art.  14  della
legge n. 241 del 1990; dell'indizione della conferenza dei servizi e'
data inoltre comunicazione al richiedente. 
  4. Procede agli adempimenti previsti nell'art. 10.