Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri 1. L'ufficio istruttore comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 ed in conformita' all'art. 8 della legge n. 241 del 1990, con l'emissione dell'ordinanza di istruttoria prevista nell'art. 7 del regio decreto n. 1775 del 1933, indicando il termine massimo per la conclusione del procedimento. 2. L'ufficio istruttore: a) individua, tra i soggetti che per legge intervengono nel procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, gli enti dai quali acquisire pareri e nulla osta, prendendo come riferimento quelli indicati all'allegato D; b) richiede ai soggetti di cui alla lettera a) i pareri di competenza, trasmettendo loro la documentazione relativa alla domanda di concessione, da integrare dopo l'acquisizione delle eventuali domande concorrenti e delle osservazioni e opposizioni di cui agli articoli 11 e 12. 3. Indice e convoca, in alternativa alla richiesta di parere di cui alla lettera b), tra gli stessi soggetti, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei relativi pareri, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990; dell'indizione della conferenza dei servizi e' data inoltre comunicazione al richiedente. 4. Procede agli adempimenti previsti nell'art. 10.