Art. 11 
 
         Modificazioni dell'art. 84 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. La rubrica dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla  protezione  della  natura  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Esecuzione degli interventi da parte della Provincia». 
  2. Il comma 2 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con le modalita' previste dal comma 3, le strutture Provinciali
competenti, inoltre, possono realizzare altri interventi e opere  non
espressamente  previsti  da  questo  articolo,   sempre   che   siano
finalizzati al riequilibrio degli ecosistemi o  alla  stabilizzazione
del territorio forestale e montano.». 
  3. Nel comma 3 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura le parole: «,  da  questo  capo  e  dal
regolamento di cui  all'art.  92  per  i  lavori  in  economia»  sono
sostituite dalle seguenti: «e da questo capo». 
  4. Nel comma 6 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e
sulla  protezione  della  natura  le  parole:  «,  con  le  modalita'
individuate dalla legge o dal regolamento» sono soppresse.