Art. 11 Modificazioni dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. La rubrica dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituita dalla seguente: «Esecuzione degli interventi da parte della Provincia». 2. Il comma 2 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: «2. Con le modalita' previste dal comma 3, le strutture Provinciali competenti, inoltre, possono realizzare altri interventi e opere non espressamente previsti da questo articolo, sempre che siano finalizzati al riequilibrio degli ecosistemi o alla stabilizzazione del territorio forestale e montano.». 3. Nel comma 3 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «, da questo capo e dal regolamento di cui all'art. 92 per i lavori in economia» sono sostituite dalle seguenti: «e da questo capo». 4. Nel comma 6 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «, con le modalita' individuate dalla legge o dal regolamento» sono soppresse.