Art. 12 Inserimento dell'art. 84-bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Dopo l'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' inserito il seguente: «Art. 84-bis (Interventi eseguiti dalle comunita'). - 1. Fermi restando gli interventi di rilievo provinciale riservati alla Provincia, la realizzazione in amministrazione diretta da parte delle comunita', anche su richiesta dei proprietari forestali, degli interventi e delle opere previsti da questa legge, compresi quelli a fini produttivi indicati nell'art. 55, puo' avvenire secondo le modalita' indicate nell'art. 42, comma 3. 2. Con deliberazione della giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, anche in deroga alle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 94, sono disciplinati i meccanismi di finanziamento per l'esecuzione da parte della comunita' degli interventi e delle opere previsti dal comma 1.».