Art. 12 
 
        Inserimento dell'art. 84-bis nella legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Dopo l'art. 84 della legge provinciale  sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura e' inserito il seguente: 
  «Art. 84-bis (Interventi eseguiti  dalle  comunita').  -  1.  Fermi
restando  gli  interventi  di  rilievo  provinciale  riservati   alla
Provincia, la realizzazione in amministrazione diretta da parte delle
comunita',  anche  su  richiesta  dei  proprietari  forestali,  degli
interventi e delle opere previsti da questa legge, compresi quelli  a
fini produttivi indicati  nell'art.  55,  puo'  avvenire  secondo  le
modalita' indicate nell'art. 42, comma 3. 
  2. Con deliberazione della  giunta  provinciale,  d'intesa  con  il
Consiglio delle autonomie locali, anche in deroga  alle  disposizioni
regolamentari attuative dell'art. 94, sono disciplinati i  meccanismi
di finanziamento per l'esecuzione  da  parte  della  comunita'  degli
interventi e delle opere previsti dal comma 1.».