Art. 13 Modificazioni dell'art. 91 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Nel comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «, individuati nel regolamento,» sono soppresse e le parole: «dall'art. 25-bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 26, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)».