Art. 13 
 
         Modificazioni dell'art. 91 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulle foreste e
sulla  protezione  della  natura  le  parole:  «,   individuati   nel
regolamento,» sono soppresse e le  parole:  «dall'art.  25-bis  della
legge  provinciale  7  aprile  1992,  n.  14  (Interventi  a   favore
dell'agricoltura  di  montagna)»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«dall'art. 26, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003,  n.  4
(legge provinciale sull'agricoltura)».