Art. 15 Modificazione dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le seguenti parole: «, e disciplina il recupero e l'utilizzo dei cascami derivanti da utilizzazioni boschive a tini di produzione di biomassa. legnosa».