Art. 15 
 
         Modificazione dell'art. 98 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 98 della  legge
provinciale sulle  foreste  e  sulla  protezione  della  natura  sono
inserite le seguenti parole: «, e disciplina il recupero e l'utilizzo
dei cascami derivanti da utilizzazioni boschive a tini di  produzione
di biomassa. legnosa».