Art. 17 
 
        Inserimento dell'art. 102-bis nella legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Dopo l'art. 102 della legge provinciale sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura e' inserito il seguente: 
  «Art.  102-bis  (Patentino  d'idoneita'   per   la   conduzione   e
l'esecuzione  delle  utilizzazioni  forestali).  -  1.  Il  patentino
d'idoneita' per la  conduzione  e  l'esecuzione  delle  utilizzazioni
forestali   attesta    il    conseguimento    di    una    formazione
tecnico-professionale  da  parte  dell'operatore   di   utilizzazioni
forestali  a  fini  commerciali  ed  e'  rilasciato  dalla  struttura
provinciale competente in materia di foreste  previo  superamento  di
una prova tecnico-pratica organizzata con le modalita' fissate  dalla
giunta provinciale. 
  2. Il patentino e' personale, ha una durata  decennale,  decorrente
dalla data del rilascio,  ed  e'  rinnovabile  secondo  le  modalita'
stabilite dalla giunta provinciale. Il patentino perde in  ogni  caso
validita' al  compimento  del  settantesimo  anno  di  eta'  del  suo
titolare. 
  3. Con la deliberazione prevista dal comma 1 sono  stabiliti  anche
le condizioni e i requisiti  per  l'iscrizione  alla  prova.  Possono
accedere alla  prova  tecnico-pratica  gli  imprenditori  agricoli  a
titolo principale e gli operatori legati in modo stabile ed esclusivo
a un'impresa forestale che abbiano frequentato e superato, nei cinque
anni antecedenti la data di iscrizione alla prova medesima, un  corso
base per  il  taglio  degli  alberi  in  bosco  realizzato  ai  sensi
dell'art. 102, comma 1. 
  4. La prova e' finalizzata a valutare l'idoneita' del  candidato  a
organizzare, eseguire e gestire il lavoro in  bosco  secondo  criteri
aggiornati di sicurezza del lavoro e di salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio forestale. 
  5. Fermo restando il limite del settantesimo anno di eta' del  loro
titolare, i patentini che, alla data di entrata in vigore  di  questo
articolo, sono stati rilasciati da piu' di otto  anni  conservano  la
loro validita' per ulteriori due anni; entro la scadenza del  secondo
anno i medesimi devono essere rinnovati, secondo quanto stabilito dal
comma 2. Se alla data di entrata in vigore di  questo  articolo  sono
trascorsi meno di otto anni dal rilascio  del  patentino  a  esso  e'
attribuita  una  validita'  decennale  a  decorrere  dalla  data  del
rilascio.».