Art. 17 Inserimento dell'art. 102-bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Dopo l'art. 102 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' inserito il seguente: «Art. 102-bis (Patentino d'idoneita' per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali). - 1. Il patentino d'idoneita' per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali attesta il conseguimento di una formazione tecnico-professionale da parte dell'operatore di utilizzazioni forestali a fini commerciali ed e' rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste previo superamento di una prova tecnico-pratica organizzata con le modalita' fissate dalla giunta provinciale. 2. Il patentino e' personale, ha una durata decennale, decorrente dalla data del rilascio, ed e' rinnovabile secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale. Il patentino perde in ogni caso validita' al compimento del settantesimo anno di eta' del suo titolare. 3. Con la deliberazione prevista dal comma 1 sono stabiliti anche le condizioni e i requisiti per l'iscrizione alla prova. Possono accedere alla prova tecnico-pratica gli imprenditori agricoli a titolo principale e gli operatori legati in modo stabile ed esclusivo a un'impresa forestale che abbiano frequentato e superato, nei cinque anni antecedenti la data di iscrizione alla prova medesima, un corso base per il taglio degli alberi in bosco realizzato ai sensi dell'art. 102, comma 1. 4. La prova e' finalizzata a valutare l'idoneita' del candidato a organizzare, eseguire e gestire il lavoro in bosco secondo criteri aggiornati di sicurezza del lavoro e di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale. 5. Fermo restando il limite del settantesimo anno di eta' del loro titolare, i patentini che, alla data di entrata in vigore di questo articolo, sono stati rilasciati da piu' di otto anni conservano la loro validita' per ulteriori due anni; entro la scadenza del secondo anno i medesimi devono essere rinnovati, secondo quanto stabilito dal comma 2. Se alla data di entrata in vigore di questo articolo sono trascorsi meno di otto anni dal rilascio del patentino a esso e' attribuita una validita' decennale a decorrere dalla data del rilascio.».