Art. 18 Modificazioni dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Al comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a) le parole: «in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione dell'art. 16» e le parole: «per i movimenti di terra connessi» sono sostituite dalle seguenti: «per la movimentazione del terreno connessa»; b) nella lettera b) le parole: «in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o in assenza del nulla osta previsto dall'art. 15 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione dell'art. 16»; c) nella lettera b-bis) le parole: «in assenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione dell'art. 16»; d) nella lettera h) le parole: «da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 a 500 euro». 2. Nel comma 2-bis dell'art. 111 della. legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «dell'art. 14, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 16, comma 2-bis,».