Art. 18 
 
         Modificazioni dell'art. 111 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e
sulla  protezione   della   natura   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) nella lettera a) le parole:  «in  assenza  delle  autorizzazioni
previste dagli articoli 14 e 16 o in  violazione  delle  prescrizioni
impartite ai sensi di questa legge o del regolamento» sono sostituite
dalle seguenti: «in violazione dell'art. 16»  e  le  parole:  «per  i
movimenti di terra connessi» sono sostituite dalle seguenti: «per  la
movimentazione del terreno connessa»; 
  b) nella lettera b) le parole:  «in  assenza  delle  autorizzazioni
previste dagli articoli 14 e 16 o in assenza del nulla osta  previsto
dall'art. 15 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di
questa legge o del regolamento» sono sostituite dalle  seguenti:  «in
violazione dell'art. 16»; 
  c) nella lettera b-bis) le parole: «in assenza di autorizzazione  o
in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o
del regolamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  violazione
dell'art. 16»; 
  d) nella lettera h) le parole: «da 30 a 300 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da 50 a 500 euro». 
  2. Nel comma 2-bis dell'art. 111  della.  legge  provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della natura  le  parole:  «dell'art.  14,
comma 4,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'art.  16,  comma
2-bis,».