Art. 23 Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale n. 12 del 2008 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 12 del 2008 dopo le parole: «patrimonio agricolo e boschivo,» sono inserite le seguenti: «e di salvaguardia degli assetti idrogeologici del territorio,». 2. La lettera j) del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 12 del 2008 e' sostituita dalla seguente: «j) uso prioritario di combustibile legnoso proveniente dal territorio provinciale e da imprese in grado di fornire un'attestazione di qualita' del combustibile legnoso commercializzato conforme alle norme europee della serie UNI EN in materia di biocombustibili solidi;».