Art. 23 
 
                      Modificazioni dell'art. 1 
               della legge provinciale n. 12 del 2008 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 12  del  2008
dopo le parole: «patrimonio agricolo e boschivo,»  sono  inserite  le
seguenti:  «e  di  salvaguardia  degli  assetti   idrogeologici   del
territorio,». 
  2. La lettera j) del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n.
12 del 2008 e' sostituita dalla seguente: 
    «j) uso  prioritario  di  combustibile  legnoso  proveniente  dal
territorio  provinciale  e   da   imprese   in   grado   di   fornire
un'attestazione di qualita' del combustibile legnoso commercializzato
conforme alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN  in  materia  di
biocombustibili solidi;».