Art. 26 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data stabilita dal regolamento previsto  dall'art.  16
della legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla  protezione  della
natura, come modificato dall'art. 4 della presente legge,  continuano
ad applicarsi gli articoli 13, 14, 15, 16, commi da 2  a  3-bis,  17,
18,  111  e  114  della  legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura e gli  articoli  31,  32  e  37  della  legge
urbanistica  provinciale  nel  testo  anteriore  alle   modificazioni
apportate dalla presente legge. 
  2. Il regolamento previsto dal  comma  1  prevede  le  disposizioni
transitorie con riferimento  alle  domande  di  autorizzazione  o  di
variante  presentate  fino  alla  data  stabilita   dal   regolamento
medesimo. 
  3. Fino alla data stabilita dal regolamento previsto  dal  comma  1
continua ad applicarsi il decreto del presidente della  Provincia  27
aprile 2010, n. 13-45/Leg, concernente  «Regolamento  in  materia  di
vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)». 
  4. Fino  alla  data  stabilita  dalle  deliberazioni  della  giunta
provinciale previste  dall'art.  61  della  legge  provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della natura, come modificato dall'art.  9
della presente legge, e dall'art.  102-bis  della  legge  provinciale
sulle  foreste  e  sulla  protezione  della  natura,  come   inserito
dall'art. 17  della  presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  le
deliberazioni della giunta provinciale adottate secondo la  normativa
provinciale previgente.