Art. 26 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, come modificato dall'art. 4 della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 13, 14, 15, 16, commi da 2 a 3-bis, 17, 18, 111 e 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e gli articoli 31, 32 e 37 della legge urbanistica provinciale nel testo anteriore alle modificazioni apportate dalla presente legge. 2. Il regolamento previsto dal comma 1 prevede le disposizioni transitorie con riferimento alle domande di autorizzazione o di variante presentate fino alla data stabilita dal regolamento medesimo. 3. Fino alla data stabilita dal regolamento previsto dal comma 1 continua ad applicarsi il decreto del presidente della Provincia 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg, concernente «Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)». 4. Fino alla data stabilita dalle deliberazioni della giunta provinciale previste dall'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, come modificato dall'art. 9 della presente legge, e dall'art. 102-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, come inserito dall'art. 17 della presente legge, continuano ad applicarsi le deliberazioni della giunta provinciale adottate secondo la normativa provinciale previgente.