Art. 27 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
  a) il comma 1 dell'art. 153 della legge urbanistica provinciale; 
  b) gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 7 dicembre 2012 
 
                               DELLAI