Art. 27 Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il comma 1 dell'art. 153 della legge urbanistica provinciale; b) gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 7 dicembre 2012 DELLAI