Art. 4 
 
         Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla   protezione   della   natura   sono    apportatele    seguenti
modificazioni: 
  a)  nell'alinea  le  parole:  «dall'art.  14,  comma  4,  e»   sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis, nonche'»  e  le  parole:
«finalizzate   alla   realizzazione   di   opere   per    le    quali
l'autorizzazione non e' stata rilasciata dalla giunta provinciale  ai
sensi dell'art. 14, comma 1,» sono soppresse; 
  b) alla fine della lettera c) sono inserite le seguenti parole:  «;
tali procedure riguardano anche il ripristino di piu' aree prative  e
pascolive, anche appartenenti a proprietari  diversi,  su  iniziativa
delle comunita', istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno
2006,  n.  3  (Norme  in  materia  di  governo   dell'autonomia   del
Trentino);»; 
  c) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
  «c-bis) prevede,  tramite  il  ricorso  all'istituto  del  silenzio
assenso, procedure semplificate  per  le  trasformazioni  del  bosco,
volte  alla  realizzazione  di  bonifiche  agrarie  o  di  opere   di
infrastrutturazione, non ricadenti  in  aree  con  penalita'  elevate
della carta di sintesi della pericolosita',  ai  sensi  dell'art.  14
dell'allegato  B  della  legge  provinciale  27  maggio  2008,  n.  5
(Approvazione  del  nuovo   piano   urbanistico   provinciale),   che
interessano una superficie inferiore  a  2.500  metri  quadrati,  con
movimenti di-terra in  scavo  o  riporto  inferiori  a  un  metro  di
altezza; non e' previsto il ricorso a procedure semplificate nei casi
di autorizzazione in sanatoria previsti dall'art. 18.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura e' sostituto dal seguente: 
  «2. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  2-bis,  i  movimenti
di-terra non sono soggetti ad autorizzazione. Si  applicano  in  ogni
caso le disposizioni concernenti gli obblighi e le modalita' generali
per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle
acque, previsti dall'art. 98, comma 1, lettera e).». 
  3. Dopo il comma 2  dell'art.  16  della  legge  provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della natura sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Il comitato tecnico forestale e  la  struttura  provinciale
competente  in  materia  di  foreste   rilasciano,   rispettivamente,
l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra  forma  di
utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di-terra  per
le seguenti tipologie d'opera: 
  a)  interventi  soggetti  alle  disposizioni  speciali  vigenti  in
materia  di  impianti  di  trasporto  a  fune  e  di  piste  da  sci,
disciplinati dalla legge provinciale 21  aprile  1987,  n.  7  (legge
provinciale sugli impianti a fune); per gli  interventi  soggetti  ad
autorizzazione della commissione di coordinamento prevista  dall'art.
6 della legge provinciale sugli impianti  a  fune  e'  competente  la
struttura provinciale cui e' attribuita la materia delle foreste; 
  b) interventi soggetti alle disposizioni  speciali  in  materia  di
attivita' di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di
cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7  (legge  provinciale
sulle cave);  se  gli  interventi  previsti  da  questa  lettera  non
comportano  trasformazione  del  bosco,  la   struttura   provinciale
competente in materia di foreste si esprime  esclusivamente  riguardo
alle modalita' di ripristino; 
  c)  interventi  soggetti  alla   procedura   d'impatto   ambientale
disciplinata dalla legge provinciale 29 agosto  1988,  n.  28  (legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale). 
  2-ter. Il comitato tecnico forestale  e  la  struttura  provinciale
competente  in  materia   di   foreste,   con   il   rilascio   delle
autorizzazioni  previste  da   questo   articolo,   possono   imporre
prescrizioni  relative  alle   modalita'   di   realizzazione   degli
interventi.». 
  4. Nel comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della naturale parole: «dall'art. 14, comma 4»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis».