Art. 4 Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportatele seguenti modificazioni: a) nell'alinea le parole: «dall'art. 14, comma 4, e» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis, nonche'» e le parole: «finalizzate alla realizzazione di opere per le quali l'autorizzazione non e' stata rilasciata dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 14, comma 1,» sono soppresse; b) alla fine della lettera c) sono inserite le seguenti parole: «; tali procedure riguardano anche il ripristino di piu' aree prative e pascolive, anche appartenenti a proprietari diversi, su iniziativa delle comunita', istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);»; c) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) prevede, tramite il ricorso all'istituto del silenzio assenso, procedure semplificate per le trasformazioni del bosco, volte alla realizzazione di bonifiche agrarie o di opere di infrastrutturazione, non ricadenti in aree con penalita' elevate della carta di sintesi della pericolosita', ai sensi dell'art. 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), che interessano una superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di-terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza; non e' previsto il ricorso a procedure semplificate nei casi di autorizzazione in sanatoria previsti dall'art. 18.». 2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituto dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, i movimenti di-terra non sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni concernenti gli obblighi e le modalita' generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque, previsti dall'art. 98, comma 1, lettera e).». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano, rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di-terra per le seguenti tipologie d'opera: a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'art. 6 della legge provinciale sugli impianti a fune e' competente la struttura provinciale cui e' attribuita la materia delle foreste; b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attivita' di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle modalita' di ripristino; c) interventi soggetti alla procedura d'impatto ambientale disciplinata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale). 2-ter. Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste, con il rilascio delle autorizzazioni previste da questo articolo, possono imporre prescrizioni relative alle modalita' di realizzazione degli interventi.». 4. Nel comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della naturale parole: «dall'art. 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis».