Art. 5 
 
         Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e
sulla  protezione  della  natura  le  parole:  «Il  comitato  tecnico
forestale, la struttura provinciale competente in materia di  foreste
e il comune possono  subordinare  il  rilascio  delle  autorizzazioni
previste  da  questo  capo  alla  realizzazione  di  opere  forestali
compensative; in alternativa, il  comitato  tecnico  forestale  e  la
struttura  provinciale  competente  in  materia  di  foreste  possono
imporre il versamento di una  somma  corrispondente  al  costo  delle
stesse opere forestali;» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato
tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di
foreste possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste
da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in
alternativa, i predetti soggetti possono imporre il versamento di una
somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali; le  opere
compensative devono riguardare lo stesso ambito-territoriale  per  il
quale si chiedono le autorizzazioni previste da questo capo;». 
  2. Nel comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e
sulla  protezione  della  natura  le  parole:  «18,  comma  3»   sono
sostituite dalle seguenti: «18, comma 2».