Art. 5 Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «Il comitato tecnico forestale, la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in alternativa, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali;» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in alternativa, i predetti soggetti possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali; le opere compensative devono riguardare lo stesso ambito-territoriale per il quale si chiedono le autorizzazioni previste da questo capo;». 2. Nel comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «18, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «18, comma 2».