Art. 6 Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Nella rubrica dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «e nulla osta» sono soppresse. 2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi realizzati in violazione dell'art. 16, commi 1 e 2-bis, lettera c). Per le fattispecie previste dall'art. 16, comma 2-bis, lettere a) e b), si applicano le rispettive leggi di riferimento. L'esame e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni in sanatoria spettano all'organo competente «al rilascio delle autorizzazioni, secondo il riparto delle competenze previsto dall'art. 16.». 3. Il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: «2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate o di movimenti di terra effettuati in assenza delle autorizzazioni espresse o tacite previste dall'art. 16, oppure effettuati in difformita' dalle medesime, se la difformita' e' rilevante o e' pregiudiziale per l'assetto idrogeologico dei suoli, la struttura provinciale competente in materia di foreste impone la sospensione dei lavori. Contestualmente la medesima struttura comunica al responsabile le modalita' per ottenere l'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda e' respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino, fissando un adeguato termine. Questo comma si applica anche in caso di accertata carenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 16, comma 1, lettera c-bis).». 4. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' abrogato. 5. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: «4. Il regolamento definisce la procedura e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria, oltre che la documentazione necessaria, e fissa il termine entro il quale l'interessato deve presentare la domanda, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2.».