Art. 6 
 
         Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della  natura  le  parole:  «e  nulla  osta»  sono
soppresse. 
  2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa
legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e  interventi
realizzati in violazione dell'art. 16, commi 1 e 2-bis,  lettera  c).
Per le fattispecie previste dall'art. 16, comma 2-bis, lettere  a)  e
b), si applicano  le  rispettive  leggi  di  riferimento.  L'esame  e
l'eventuale  rilascio  delle  autorizzazioni  in  sanatoria  spettano
all'organo competente «al rilascio delle autorizzazioni,  secondo  il
riparto delle competenze previsto dall'art. 16.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa
legge, in  caso  di  trasformazione  delle  superfici  boscate  o  di
movimenti  di  terra  effettuati  in  assenza  delle   autorizzazioni
espresse  o  tacite  previste  dall'art.  16,  oppure  effettuati  in
difformita' dalle medesime, se  la  difformita'  e'  rilevante  o  e'
pregiudiziale per l'assetto idrogeologico  dei  suoli,  la  struttura
provinciale competente in materia di foreste  impone  la  sospensione
dei  lavori.  Contestualmente  la  medesima  struttura  comunica   al
responsabile le modalita' per ottenere l'autorizzazione in  sanatoria
delle opere realizzate e, se l'interessato non  presenta  domanda  di
sanatoria  o  la  domanda  e'  respinta,   impone   al   trasgressore
l'esecuzione dei lavori di ripristino, fissando un adeguato  termine.
Questo comma si applica  anche  in  caso  di  accertata  carenza  dei
presupposti  e  dei  requisiti  previsti  per  l'applicazione   della
procedura  semplificata  prevista  dall'art.  16,  comma  1,  lettera
c-bis).». 
  4. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura e' abrogato. 
  5. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il regolamento definisce la procedura e  le  modalita'  per  il
rilascio  delle   autorizzazioni   in   sanatoria,   oltre   che   la
documentazione  necessaria,  e  fissa  il  termine  entro  il   quale
l'interessato deve presentare la domanda, decorrente  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2.».