Art. 7 Sostituzione dell'art. 58 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. L'art. 58 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: «Art. 58 (Modalita' gestionali). - 1. Gli enti pubblici proprietari di bosco svolgono le attivita' di gestione forestale previste dall'art. 56 con le seguenti modalita': a) gestione diretta della proprieta' con vendita di prodotti legnosi in piedi, allestiti a strada o di cui e' previsto l'allestimento; b) gestione associata in forma di compartecipazione pubblica o mista prevista dall'art. 59; c) affidamento della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, compresi i servizi di commercializzazione dei prodotti legnosi; l'affidamento puo' riguardare tutte le attivita', dalla gestione patrimoniale alla commercializzazione dei prodotti, in tutto o in parte, in relazione a singole fasi oppure alla diversa natura dei prodotti o dei servizi; i canoni possono essere forfettari, collegati alle opere da realizzare, ai prodotti legnosi da utilizzare o all'incremento di valore del bene. 2. Per la vendita di prodotti legnosi e per l'affidamento delle utilizzazioni forestali e' previsto il ricorso a trattativa privata, nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di contratti, previo esperimento di confronto concorrenziale tra un numero di imprese, ritenute idonee, non inferiore a cinque. Si puo' prescindere comunque dal confronto concorrenziale in caso di cessione gratuita di prodotti legnosi privi di valore commerciale. Per quanto non previsto da questo comma trovano applicazione le disposizioni Provinciali vigenti in materia contrattuale. 3. Nei confronti concorrenziali indicati nel comma 2, l'aggiudicazione e' disposta a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, la qualita' del parco macchine, il termine di consegna o esecuzione, il contenimento dei consumi energetici e di risorse ambientali, la formazione del personale. In alternativa, dove cio' risulti giustificato da ragioni di opportunita' connesse all'oggetto del contratto, l'aggiudicazione e' disposta facendo ricorso al criterio del prezzo piu' basso oppure, ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, al criterio del prezzo piu' alto in aumento rispetto al prezzo base. 4. La struttura provinciale competente in materia di foreste approva i capitolati d'oneri tipo, concernenti i contratti di affidamento delle utilizzazioni forestali o vendita dei prodotti legnosi previsti dal comma 2, i cui contenuti minimi sono: a) modalita' di misurazione e classificazione dei prodotti legnosi; b) unita' di misura di riferimento per la fissazione del prezzo di contratto; c) modalita' di vendita; d) in caso di vendita a strada, precisazione del luogo di consegna dei prodotti legnosi oggetto di vendita; e) modalita' di consegna, rilievo di eventuali danni e collaudo finale e competenze e responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti; f) modalita'. di gestione dei residui legnosi delle utilizzazioni forestali; g) obbligo, per almeno una delle parti, di comunicare la quantita' dei prodotti legnosi misurati alla struttura provinciale competente in materia di foreste; h) obblighi e responsabilita' generali dell'acquirente o dell'appaltatore nei confronti dell'ente proprietario. 5. I capitolati d'oneri tipo previsti dal comma 4, costituiscono parte integrante del contratto stipulato tra la Provincia e l'impresa aggiudicataria. Per gli altri enti pubblici proprietari di bosco, i capitolati d'oneri tipo costituiscono parte integrante del contratto se espressamente richiamati negli inviti; in ogni caso, il contratto contiene tutti gli elementi minimi indicati nel comma 4. 6. A fini statistici e di monitoraggio della gestione e dell'economia forestale, la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento possono utilizzare o pubblicare, anche sui propri siti Internet istituzionali, le informazioni indicate nel comma 4, lettera g), nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.».