Art. 7 
 
          Sostituzione dell'art. 58 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1.  L'art.  58  della  legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 58 (Modalita' gestionali). - 1. Gli enti pubblici proprietari
di  bosco  svolgono  le  attivita'  di  gestione  forestale  previste
dall'art. 56 con le seguenti modalita': 
  a) gestione  diretta  della  proprieta'  con  vendita  di  prodotti
legnosi  in  piedi,  allestiti  a  strada  o  di  cui   e'   previsto
l'allestimento; 
  b) gestione associata in  forma  di  compartecipazione  pubblica  o
mista prevista dall'art. 59; 
  c) affidamento della gestione  e  della  realizzazione  di  lavori,
opere  e  servizi  in  ambito  forestale,  compresi  i   servizi   di
commercializzazione  dei   prodotti   legnosi;   l'affidamento   puo'
riguardare tutte  le  attivita',  dalla  gestione  patrimoniale  alla
commercializzazione dei prodotti, in tutto o in parte, in relazione a
singole fasi oppure alla diversa natura dei prodotti o dei servizi; i
canoni possono essere forfettari, collegati alle opere da realizzare,
ai prodotti legnosi da utilizzare  o  all'incremento  di  valore  del
bene. 
  2. Per la vendita di prodotti legnosi  e  per  l'affidamento  delle
utilizzazioni forestali e' previsto il ricorso a trattativa  privata,
nei  limiti  previsti  dalla  normativa  provinciale  in  materia  di
contratti, previo esperimento  di  confronto  concorrenziale  tra  un
numero di imprese, ritenute idonee, non inferiore a cinque.  Si  puo'
prescindere comunque dal confronto concorrenziale in caso di cessione
gratuita di prodotti legnosi privi di valore commerciale. Per  quanto
non previsto da questo comma  trovano  applicazione  le  disposizioni
Provinciali vigenti in materia contrattuale. 
  3.   Nei   confronti   concorrenziali   indicati   nel   comma   2,
l'aggiudicazione e' disposta  a  favore  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili in
relazione al tipo di contratto, quali  il  prezzo,  la  qualita'  del
parco macchine, il termine di consegna o esecuzione, il  contenimento
dei consumi energetici e di risorse  ambientali,  la  formazione  del
personale. In alternativa, dove cio' risulti giustificato da  ragioni
di opportunita' connesse all'oggetto del contratto,  l'aggiudicazione
e' disposta facendo ricorso al criterio del prezzo piu' basso oppure,
ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata,  al  criterio
del prezzo piu' alto in aumento rispetto al prezzo base. 
  4. La  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  foreste
approva  i  capitolati  d'oneri  tipo,  concernenti  i  contratti  di
affidamento delle utilizzazioni  forestali  o  vendita  dei  prodotti
legnosi previsti dal comma 2, i cui contenuti minimi sono: 
  a) modalita' di misurazione e classificazione dei prodotti legnosi; 
  b) unita' di misura di riferimento per la fissazione del prezzo  di
contratto; 
  c) modalita' di vendita; 
  d) in caso di vendita a strada, precisazione del luogo di  consegna
dei prodotti legnosi oggetto di vendita; 
  e) modalita' di consegna, rilievo di  eventuali  danni  e  collaudo
finale e competenze e responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti; 
  f) modalita'. di gestione dei residui legnosi  delle  utilizzazioni
forestali; 
  g) obbligo, per almeno una delle parti, di comunicare la  quantita'
dei prodotti legnosi misurati alla struttura  provinciale  competente
in materia di foreste; 
  h)  obblighi   e   responsabilita'   generali   dell'acquirente   o
dell'appaltatore nei confronti dell'ente proprietario. 
  5. I capitolati d'oneri tipo previsti dal  comma  4,  costituiscono
parte integrante del contratto stipulato tra la Provincia e l'impresa
aggiudicataria. Per gli altri enti pubblici proprietari di  bosco,  i
capitolati d'oneri tipo costituiscono parte integrante del  contratto
se espressamente richiamati negli inviti; in ogni caso, il  contratto
contiene tutti gli elementi minimi indicati nel comma 4. 
  6.  A  fini  statistici  e  di  monitoraggio   della   gestione   e
dell'economia forestale, la  Provincia  e  la  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento possono  utilizzare  o
pubblicare,  anche  sui  propri  siti  Internet   istituzionali,   le
informazioni indicate nel comma 4, lettera  g),  nel  rispetto  della
vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.».