Art. 8 
 
         Modificazione dell'art. 59 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 59 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con deliberazione della  giunta  provinciale  sono  definiti  i
requisiti che, con riferimento alle forme  associative  indicate  nel
comma l, costituiscono titolo  preferenziale  per  beneficiare  delle
contribuzioni previste da questa legge, avuto in particolare riguardo
al  numero  dei  proprietari  coinvolti,  alla   superficie   boscata
complessiva   interessata,   nonche'   al   periodo   temporale   di,
costituzione delle associazioni stesse.».