Art. 8 Modificazione dell'art. 59 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Il comma 3 dell'art. 59 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: «3. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti i requisiti che, con riferimento alle forme associative indicate nel comma l, costituiscono titolo preferenziale per beneficiare delle contribuzioni previste da questa legge, avuto in particolare riguardo al numero dei proprietari coinvolti, alla superficie boscata complessiva interessata, nonche' al periodo temporale di, costituzione delle associazioni stesse.».