Art. 9 Modificazione dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza, per ogni squadra di lavoro, di un operatore dotato del patentino previsto dall'art. 102-bis oppure di altro titolo abilitativo riconosciuto equipollente al patentino forestale dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, sulla base di criteri fissati con la deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 102-bis, comma 1.».