Art. 9 
 
         Modificazione dell'art. 61 della legge provinciale 
            sulle foreste e sulla protezione della natura 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  61  della  legge
provinciale  sulle  foreste  e  sulla  protezione  della  natura   e'
sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione di utilizzazioni forestali
a fini commerciali le imprese  garantiscono  la  presenza,  per  ogni
squadra di lavoro, di un  operatore  dotato  del  patentino  previsto
dall'art. 102-bis oppure di  altro  titolo  abilitativo  riconosciuto
equipollente  al  patentino  forestale  dalla  struttura  provinciale
competente in materia di foreste, sulla base di criteri  fissati  con
la deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 102-bis,
comma 1.».