Art. 2 
 
              Modifiche all'art. 12 della l.r. 40/2009 
 
  1. Prima  del  comma  1  dell'articolo  12  della  l.r.  40/2009  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «01. Il Programma regionale di cui all'articolo 7  stabilisce  le
risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui  all'articolo
10, comma 1,  lettere  a)  e  b),  anche  sulla  base  delle  istanze
pervenute dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 40/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis.La Regione per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b),  concede  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio,
contributi annuali costanti per  il  pagamento  degli  interessi  non
superiori alla misura del 5 per  cento  per  un  periodo  massimo  di
cinque annualita'. 
    3-ter. La spesa riconosciuta ammissibile  per  la  richiesta  del
contributo di  cui  al  comma  3-bis  non  puo'  superare,  per  ogni
intervento, l'importo massimo stabilito dal  Programma  regionale  di
cui all'articolo 7.».