Art. 2 Modifiche all'art. 12 della l.r. 40/2009 1. Prima del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «01. Il Programma regionale di cui all'articolo 7 stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), anche sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2.». 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis.La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), concede ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di cinque annualita'. 3-ter. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta del contributo di cui al comma 3-bis non puo' superare, per ogni intervento, l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'articolo 7.».