Art. 7 
 
            Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 17  della  l.r.  40/2009  e  successive
modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «e con altri  Istituti
di Credito» sono inserite le seguenti: «che ne facciano richiesta». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Le
convenzioni di cui al comma 1 possono, altresi', essere  finalizzate,
senza ulteriori oneri  a  carico  della  Regione,  ad  assicurare  le
migliori condizioni per la concessione di mutui a favore di qualunque
soggetto, pubblico o privato,  che,  allo  scopo  di  realizzare  gli
interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a)  e  b),  su
impianti  sportivi  adibiti  ad  uso  pubblico,  abbia  richiesto  di
accedere   ai   benefici   di   cui   alle   predette    convenzioni,
indipendentemente dalla presentazione della domanda di  contributo  o
dall'accoglimento della medesima.».