Art. 7 Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2009 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «e con altri Istituti di Credito» sono inserite le seguenti: «che ne facciano richiesta». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono, altresi', essere finalizzate, senza ulteriori oneri a carico della Regione, ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui a favore di qualunque soggetto, pubblico o privato, che, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), su impianti sportivi adibiti ad uso pubblico, abbia richiesto di accedere ai benefici di cui alle predette convenzioni, indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo o dall'accoglimento della medesima.».