Art. 8 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. In sede di prima applicazione, i soggetti che intendono ottenere
i contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della  l.r.
40/2009 come modificato dalla presente legge inoltrano  domanda  alla
Regione entro il termine di  sessanta  giorni  dall'approvazione  del
Programma regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge.