Art. 8 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2009 come modificato dalla presente legge inoltrano domanda alla Regione entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge.