Art. 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede, ai sensi della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, esercizio 2012, all'U.P.B. 12.204 "Interventi per il potenziamento delle strutture sportive - contributi in annualita'ยป. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 29 novembre 2012 BURLANDO (Omissis).