Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge,  si
provvede, ai sensi della l.r. 40/2009 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio,  esercizio   2012,   all'U.P.B.   12.204
"Interventi  per  il  potenziamento  delle   strutture   sportive   -
contributi in annualita'ยป. 
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di
bilancio. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 29 novembre 2012 
 
                              BURLANDO 
 
  (Omissis).