Art. 14 Disposizioni specifiche per la sezione delle organizzazioni di volontariato 1. Il bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato indica separatamente, in due distinte voci, le attivita' prevalenti e le attivita' commerciali e produttive marginali, anche ai fini dell'applicabilita' dell'art. 8, comma 4, della legge n. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le organizzazioni di volontariato con bilancio complessivo annuale inferiore ad € 10.000,00 sono tenute alla predisposizione del solo rendiconto. La Giunta regionale, ove necessario, provvede alla revisione di tale importo.