Art. 14 
 
               Disposizioni specifiche per la sezione 
                delle organizzazioni di volontariato 
 
  1. Il bilancio o rendiconto delle  organizzazioni  di  volontariato
indica separatamente, in due distinte voci, le attivita' prevalenti e
le attivita'  commerciali  e  produttive  marginali,  anche  ai  fini
dell'applicabilita' dell'art. 8, comma 4, della legge n.  266/1991  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Le  organizzazioni  di  volontariato  con  bilancio  complessivo
annuale inferiore ad € 10.000,00 sono tenute alla predisposizione del
solo rendiconto. La Giunta regionale, ove necessario,  provvede  alla
revisione di tale importo.