Art. 29 
 
          Azioni e patti per la facilitazione dell'impegno 
       dei privati in attivita' sociali di interesse generale 
 
  1. Le azioni di facilitazione dei  privati,  aventi  o  non  aventi
finalita'  di  profitto,  alle  cui  iniziative  venga   riconosciuta
utilita'  sociale,  consistono  nella   messa   a   disposizione   di
informazioni, nell'instaurazione  di  flussi  di  comunicazione,  nel
coordinamento dei servizi e degli  interventi  sociali  pubblici  con
quelli privati e in ogni altra forma di agevolazione di tali autonome
iniziative che non  comporti  l'attribuzione  di  fondi  o  di  altre
utilita' economiche da parte delle Amministrazioni.