Art. 29 Azioni e patti per la facilitazione dell'impegno dei privati in attivita' sociali di interesse generale 1. Le azioni di facilitazione dei privati, aventi o non aventi finalita' di profitto, alle cui iniziative venga riconosciuta utilita' sociale, consistono nella messa a disposizione di informazioni, nell'instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi sociali pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di agevolazione di tali autonome iniziative che non comporti l'attribuzione di fondi o di altre utilita' economiche da parte delle Amministrazioni.