Art. 31 
 
     Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarieta' 
 
  1. L'individuazione dei partner nei patti di sussidiarieta' di  cui
agli articoli 28, 29 e 30 e comunque l'attribuzione di qualsiasi tipo
di  utilita'  economica  avviene  attraverso  procedure  ad  evidenza
pubblica, preferibilmente nell'ambito dei processi di  programmazione
e progettazione sociale locale partecipata, nel rispetto delle  norme
di  cui  all'art.  12,  della  legge   n.   241/1990   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Tali   procedure,   che   escludono
erogazioni non  collegate  all'autonoma  realizzazione  di  specifici
obiettivi attraverso interventi o servizi, sono, preferibilmente,  di
tipo non competitivo e sono caratterizzate dal consenso dei  soggetti
partecipanti acquisito tramite evidenza pubblica, ai sensi  dell'art.
11, comma 1-bis, della egge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.