Art. 31 Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarieta' 1. L'individuazione dei partner nei patti di sussidiarieta' di cui agli articoli 28, 29 e 30 e comunque l'attribuzione di qualsiasi tipo di utilita' economica avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente nell'ambito dei processi di programmazione e progettazione sociale locale partecipata, nel rispetto delle norme di cui all'art. 12, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali procedure, che escludono erogazioni non collegate all'autonoma realizzazione di specifici obiettivi attraverso interventi o servizi, sono, preferibilmente, di tipo non competitivo e sono caratterizzate dal consenso dei soggetti partecipanti acquisito tramite evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della egge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.