Art. 32 Affidamento di servizi sociali 1. L'affidamento dei servizi sociali avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale in tema di servizi pubblici locali e dei principi di sussidiarieta', trasparenza, pubblicita', economicita'. 2. L'affidamento avviene secondo modalita' appropriate rispetto alla natura ed alle caratteristiche del servizio e nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, nelle forme dell'accreditamento ai sensi dell'art. 33, della concessione o dell'appalto, ferma restando la natura di settore escluso dall'ambito di applicazione del codice degli appalti stabilita dall'allegato II B dell'art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'affidamento di cui al comma 1 avviene, qualora le caratteristiche del servizio lo consentano, preferibilmente attraverso l'attribuzione del servizio nella sua totalita', allo scopo di ottimizzare la prestazione dello stesso nei confronti della collettivita'. 4. In considerazione della specificita' della materia dei servizi sociali, le procedure di affidamento di cui al comma 1 valorizzano, nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria, anche gli elementi qualitativi dell'offerta, con particolare riferimento agli aspetti che caratterizzano la gestione e la sua qualita', tenendo conto dei contenuti dei progetti che prevedano sinergie con la rete dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari. 5. La Giunta regionale definisce schemi tipo relativi agli accordi di cui al presente capo.