Art. 32 
 
                   Affidamento di servizi sociali 
 
  1. L'affidamento dei servizi sociali avviene  attraverso  procedure
ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale in  tema
di  servizi  pubblici  locali  e  dei  principi  di   sussidiarieta',
trasparenza, pubblicita', economicita'. 
  2. L'affidamento avviene  secondo  modalita'  appropriate  rispetto
alla natura ed alle caratteristiche del servizio e nel  rispetto  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nelle forme dell'accreditamento ai sensi dell'art.  33,
della concessione o dell'appalto, ferma restando la natura di settore
escluso  dall'ambito  di  applicazione  del  codice   degli   appalti
stabilita dall'allegato II B dell'art. 20 del decreto legislativo  n.
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3.  L'affidamento  di  cui  al  comma   1   avviene,   qualora   le
caratteristiche   del   servizio   lo   consentano,   preferibilmente
attraverso l'attribuzione del  servizio  nella  sua  totalita',  allo
scopo di ottimizzare la prestazione dello stesso nei confronti  della
collettivita'. 
  4. In considerazione della specificita' della materia  dei  servizi
sociali, le procedure di affidamento di cui al comma  1  valorizzano,
nel rispetto della normativa vigente nazionale e  comunitaria,  anche
gli elementi qualitativi dell'offerta,  con  particolare  riferimento
agli aspetti che  caratterizzano  la  gestione  e  la  sua  qualita',
tenendo conto dei contenuti dei progetti che prevedano  sinergie  con
la rete dei servizi  e  degli  interventi  sociali,  sociosanitari  e
sanitari. 
  5. La Giunta regionale definisce schemi tipo relativi agli  accordi
di cui al presente capo.