Art. 40 Semplificazione 1. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in conformita' a quanto previsto dalle vigenti norme statali e regionali, la Regione, per l'espletamento dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi previsti nel presente testo unico, non puo' richiedere al soggetto istante la produzione di documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi che siano gia' in possesso dell'Amministrazione ovvero che siano detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni. In tali casi, l'Amministrazione procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti previa indicazione da parte del soggetto istante degli elementi indispensabili per il loro reperimento ovvero e' tenuta ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'istante.