Art. 40 
 
                           Semplificazione 
 
  1. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 ed in conformita' a quanto previsto dalle vigenti
norme  statali  e   regionali,   la   Regione,   per   l'espletamento
dell'istruttoria  dei  procedimenti   amministrativi   previsti   nel
presente testo unico, non puo'  richiedere  al  soggetto  istante  la
produzione di documenti attestanti  atti,  fatti,  qualita'  e  stati
soggettivi che siano gia' in possesso dell'Amministrazione ovvero che
siano detenuti istituzionalmente da altre pubbliche  amministrazioni.
In tali casi, l'Amministrazione  procede  d'ufficio  all'acquisizione
dei documenti previa indicazione da parte del soggetto istante  degli
elementi indispensabili per il loro reperimento ovvero e'  tenuta  ad
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'istante.