Art. 9 Societa' di mutuo soccorso 1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le associazioni di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le societa' di mutuo soccorso partecipano all'esercizio della funzione sociale, valorizzando il capitale sociale delle comunita' locali di appartenenza, quali soggetti specificamente votati alla solidarieta' e alla mutualita' nell'ambito delle formazioni sociali di cui costituiscono espressione. 3. I processi e i provvedimenti relativi alla programmazione e progettazione sociale locale valorizzano il ruolo delle societa' di mutuo soccorso anche attraverso progetti sperimentali di impegno di tali soggetti in patti di sussidiarieta' ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31. 4. La tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle societa' di mutuo soccorso e' disciplinata dalla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualita' e della solidarieta' sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.