Art. 9 
 
                     Societa' di mutuo soccorso 
 
  1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti  del
Terzo Settore le associazioni di mutuo soccorso costituite  ai  sensi
della legge 15  aprile  1886,  n.  3818  (Costituzione  legale  delle
societa'  di  mutuo   soccorso)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
  2. Le societa' di mutuo soccorso  partecipano  all'esercizio  della
funzione sociale, valorizzando il capitale  sociale  delle  comunita'
locali di appartenenza, quali  soggetti  specificamente  votati  alla
solidarieta' e alla mutualita' nell'ambito delle  formazioni  sociali
di cui costituiscono espressione. 
  3. I processi e i  provvedimenti  relativi  alla  programmazione  e
progettazione sociale locale valorizzano il ruolo delle  societa'  di
mutuo soccorso anche attraverso progetti sperimentali di  impegno  di
tali soggetti in patti di sussidiarieta' ai sensi degli articoli  28,
29, 30 e 31. 
  4. La tutela del patrimonio  storico,  sociale  e  culturale  delle
societa' di mutuo soccorso e' disciplinata dalla legge  regionale  21
marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale
delle associazioni che operano nel campo  della  mutualita'  e  della
solidarieta' sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.