Art. 10 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si  fa
fronte, per l'esercizio finanziario 2013,  con  le  risorse  allocate
sull'Unita'  previsionale  di   base   (UPB)   01.1.005,   denominata
"Funzionamento del Consiglio regionale". 
  2. L'entita' della spesa per gli  anni  successivi  e'  determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale,  ai  sensi  dell'art.
27, comma 3, lettera c) della legge regionale 13/2000. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
      Data a Perugia, 19 dicembre 2012 
 
                               MARINI 
 
  (Omissis).