Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse allocate sull'Unita' previsionale di base (UPB) 01.1.005, denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". 2. L'entita' della spesa per gli anni successivi e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 13/2000. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, 19 dicembre 2012 MARINI (Omissis).