Art. 4 Integrazioni della legge regionale 13/2000 1. Dopo l'art. 101 della legge regionale 13/2000, sono inseriti i seguenti: «Art. 101-bis (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti). - 1. E' istituito, in attuazione della lettera e), comma 1, dell'art. 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'art. 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato "collegio", quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione. 2. Il collegio opera in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica come previsto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 14 del d.l. 138/2011. Art. 101-ter (Composizione e nomina del collegio). - 1. Il collegio e' composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 101 septies. La nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente. Art. 101 quater (Compiti del collegio e pareri obbligatori). - 1. Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale di cui all'art. 84, comma 3, lettera b) e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa. 2. Il collegio esprime altresi' parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio e sui relativi allegati. Il parere del collegio e' allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale. 3. La relazione sulla proposta di legge di rendiconto di cui al comma 1 e i pareri di cui al comma 2 sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge. 4. La Giunta regionale favorisce l'attivita' istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Art. 101-quinquies (Altri compiti del collegio). - 1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'art. 101 quater: a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali; b) verifica la regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione e il rispetto del patto di stabilita' interno; c) esercita il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge; d) riferisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale su eventuali irregolarita' di gestione; e) esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente. Art. 101 sexies (Funzionamento del collegio). - 1. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute. 2. I singoli componenti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti. 3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. 4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. 5. Il collegio redige un verbale delle sedute e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate. 6. Copia dei verbali e' trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attivita' effettuate, al presidente del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale. 7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento. Art. 101 septies (Elenco regionale dei revisori dei conti). - 1. Ai fini di cui all'art. 101 ter, e' istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione. 2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul BUR Umbria, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/ 43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/ CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/ CEE), nonche' di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica, gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/ SEZAUT/2012/INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione Autonomie. 3. Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al comma 2 e' verificato al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'apposita sezione dell'elenco dei revisori dei conti e con cadenza annuale. 4. L'elenco, stilato in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza; c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali. 5. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalita' di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'art. 101-ter. Art. 101-octies (Durata della carica e cause di cessazione e di revoca). - 1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 101-ter ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. 2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui e' nominato. 3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di: a) decesso; b) dimissioni volontarie; c) decadenza; d) revoca. 4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilita'. 5. Il componente del collegio e' revocabile dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri membri per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. 6. Il collegio decade in caso di dimissioni contestuali di due componenti. Art. 101-novies (Responsabilita'). - 1. I componenti del collegio rispondono della veridicita' delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Art. 101-decies (Compenso e rimborso spese). - 1. Ai componenti del collegio spetta un compenso pari al 15 per cento dell'indennita' di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di I.V.A. e oneri. 2. Nei casi di cui all'art. 101 octies, commi 2 e 3, il compenso e' rideterminato sulla base della durata effettiva dell'incarico ricoperto. 3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali. Art. 101-undecies (Cause di esclusione ed incompatibilita'). - 1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), non possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 101 septies e non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio: a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile; d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. 2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.».