Art. 4 
 
             Integrazioni della legge regionale 13/2000 
 
  1. Dopo l'art. 101 della legge regionale 13/2000, sono  inseriti  i
seguenti: 
    «Art. 101-bis (Istituzione del Collegio dei revisori dei  conti).
- 1. E' istituito, in attuazione della lettera e), comma 1, dell'art.
14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi  del
comma 2, dell'art. 78 della legge regionale 16  aprile  2005,  n.  21
(Nuovo Statuto della Regione Umbria), il Collegio  dei  revisori  dei
conti, di seguito denominato "collegio", quale  organo  di  controllo
interno e di vigilanza sulla regolarita'  contabile,  finanziaria  ed
economica della gestione della Regione. 
  2. Il collegio opera  in  raccordo  con  la  Sezione  regionale  di
controllo della Corte dei  conti  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica come previsto dalla lettera e), comma  1,  dell'art.
14 del d.l. 138/2011. 
    Art. 101-ter (Composizione  e  nomina  del  collegio).  -  1.  Il
collegio e' composto da tre membri, nominati dal Consiglio  regionale
a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti  all'elenco  di  cui
all'art. 101 septies. La nomina decorre dalla data  del  decreto  del
Presidente della Giunta regionale. 
  2.  I  componenti  del  collegio  eleggono,  al  loro  interno,  il
presidente. 
    Art. 101 quater (Compiti del collegio e pareri obbligatori). - 1.
Il collegio esercita il controllo sulla  gestione  finanziaria  della
Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto  generale  di  cui
all'art. 84, comma 3, lettera b)  e  alla  relazione  trimestrale  al
Consiglio sull'andamento della gestione stessa. 
  2. Il collegio esprime altresi' parere obbligatorio sulle  proposte
di legge di approvazione del bilancio di previsione, di  assestamento
del bilancio, di variazione del bilancio e sui relativi allegati.  Il
parere del collegio e' allegato alle proposte di legge e trasmesso al
Consiglio regionale. 
  3. La relazione sulla proposta di legge di  rendiconto  di  cui  al
comma 1 e i pareri di cui al comma 2 sono resi entro venti giorni dal
ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente detto termine,  la  Giunta
regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge. 
  4.  La  Giunta  regionale  favorisce  l'attivita'  istruttoria  del
collegio assicurando ad esso,  in  modo  costante  e  tempestivo,  le
informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento dei suoi
compiti. 
  Art. 101-quinquies (Altri compiti del collegio). - 1. Il  collegio,
oltre a quanto previsto all'art. 101 quater: 
  a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali; 
  b) verifica la  regolarita'  contabile,  finanziaria  ed  economica
della gestione e il rispetto del patto di stabilita' interno; 
  c) esercita il  controllo  sulla  compatibilita'  dei  costi  della
contrattazione collettiva integrativa con i  vincoli  di  bilancio  e
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge; 
  d) riferisce alla Giunta regionale  e  al  Consiglio  regionale  su
eventuali irregolarita' di gestione; 
  e) esercita le altre funzioni previste  dalla  normativa  regionale
vigente. 
  Art. 101 sexies (Funzionamento del collegio). - 1. Le funzioni  del
collegio sono svolte  di  norma  collegialmente,  su  iniziativa  del
presidente del collegio,  al  quale  compete  la  convocazione  delle
sedute. 
  2. I singoli componenti possono  procedere  in  qualsiasi  momento,
anche  individualmente,  ad  atti  di  controllo,  con  l'obbligo  di
informare immediatamente il presidente  e  di  portare  a  conoscenza
degli  altri  membri,  non  oltre  la  prima  seduta  collegiale,  le
risultanze di tali atti. 
  3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. 
  4. Il collegio si riunisce  validamente  con  la  presenza  di  due
componenti,  tra  cui  il  presidente,  e  delibera   validamente   a
maggioranza dei suoi componenti. 
  5.  Il  collegio  redige  un  verbale  delle  sedute  e   verifiche
effettuate e delle deliberazioni adottate. 
  6. Copia dei verbali e' trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno
dalla  seduta  o  dalle  attivita'  effettuate,  al  presidente   del
Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale. 
  7. Il  collegio  adotta,  nella  prima  seduta  utile,  un  proprio
regolamento di funzionamento. 
  Art. 101 septies (Elenco regionale dei revisori dei conti). - 1. Ai
fini di cui all'art. 101  ter,  e'  istituito,  presso  il  Consiglio
regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a  revisori  dei  conti
della Regione. 
  2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso  pubblico  per
la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul BUR Umbria, coloro
che siano in possesso della qualifica di revisore legale  di  cui  al
decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione   della
direttiva 2006/ 43/CE,  relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica  le  direttive  78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/ CEE), nonche'  di
specifica qualificazione professionale  in  materia  di  contabilita'
pubblica, gestione economica e finanziaria degli  enti  territoriali,
secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione
n. 3/  SEZAUT/2012/INPR  nell'Adunanza  dell'8  febbraio  2012  della
Sezione Autonomie. 
  3. Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui  al  comma  2  e'
verificato al momento dell'inserimento dei richiedenti  nell'apposita
sezione dell'elenco dei revisori dei conti e con cadenza annuale. 
  4. L'elenco, stilato  in  ordine  alfabetico,  riporta  i  seguenti
elementi informativi per ciascun revisore: 
  a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
  b) la residenza; 
  c) la data e il numero di  iscrizione  nel  registro  dei  revisori
legali. 
  5. Con apposito  atto  dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale  sono  disciplinate   le   modalita'   di   predisposizione
dell'avviso,  di  tenuta  dell'elenco,  e  quelle  di  organizzazione
dell'estrazione a sorte di cui all'art. 101-ter. 
  Art. 101-octies (Durata della carica e cause  di  cessazione  e  di
revoca). - 1. Il collegio dura in carica tre anni a  decorrere  dalla
data del decreto di cui all'art. 101-ter ed  i  suoi  componenti  non
sono immediatamente rinominabili. 
  2. In caso di sostituzione di un singolo componente,  il  sostituto
dura in carica quanto il collegio in cui e' nominato. 
  3. Il componente del collegio cessa  anticipatamente  dall'incarico
in caso di: 
  a) decesso; 
  b) dimissioni volontarie; 
  c) decadenza; 
  d) revoca. 
  4. Il componente del  collegio  decade  di  diritto  a  seguito  di
radiazione,  sospensione  o  cancellazione  dall'albo  dei  revisori,
ovvero per sopravvenuta incompatibilita'. 
  5. Il componente del collegio e' revocabile dal Consiglio regionale
a maggioranza assoluta dei propri membri per  grave  inadempienza  ai
doveri d'ufficio. 
  6. Il collegio decade in caso  di  dimissioni  contestuali  di  due
componenti. 
  Art. 101-novies (Responsabilita'). - 1. I componenti  del  collegio
rispondono della veridicita' delle loro  attestazioni,  adempiono  ai
loro doveri con la diligenza  del  mandatario  ed  hanno  obbligo  di
riservatezza sui fatti  e  documenti  di  cui  hanno  conoscenza  per
ragione del loro ufficio. 
  Art. 101-decies (Compenso e rimborso spese). - 1. Ai componenti del
collegio spetta un compenso pari al 15 per cento  dell'indennita'  di
carica e di funzione del presidente della Giunta regionale maggiorata
del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di I.V.A. e
oneri. 
  2. Nei casi di cui all'art. 101 octies, commi 2 e 3, il compenso e'
rideterminato  sulla  base  della  durata   effettiva   dell'incarico
ricoperto. 
  3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta  il  rimborso
delle  spese  effettivamente  sostenute   e   documentate   per   gli
spostamenti necessari per l'esercizio delle  funzioni,  nella  misura
prevista per le missioni dei dirigenti regionali. 
  Art. 101-undecies (Cause di esclusione ed incompatibilita').  -  1.
Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 21 marzo  1995,
n. 11 (Disciplina  delle  nomine  di  competenza  regionale  e  della
proroga degli organi amministrativi), non possono presentare  domanda
per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 101 septies e non  sono
comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio: 
  a)  i  consiglieri  regionali,  i  membri  della   Giunta   e   gli
amministratori degli enti dipendenti  della  Regione,  e  coloro  che
hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; 
  b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i  membri
delle istituzioni europee, gli  amministratori  pubblici  degli  enti
locali della Regione, i titolari  di  uffici  direttivi  dei  partiti
politici  e  dei  sindacati  a  livello  nazionale  e  regionale,   i
dipendenti della Regione e degli enti da essa  dipendenti,  e  coloro
che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; 
  c) coloro che si trovano nelle condizioni previste  dall'art.  2399
del codice civile; 
  d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un
rapporto  di  lavoro  o  di  consulenza  o  di  prestazione   d'opera
retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. 
  2. I componenti del  collegio  non  possono  assumere  incarichi  o
consulenze  presso  la  Regione  o  presso  organismi  o  istituzioni
dipendenti o comunque  sottoposti  al  controllo  o  vigilanza  della
stessa.».