Art. 5 Integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera e), comma 1, dell'art. 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'art. 78, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), vigila, anche mediante rilevazioni a campione, sulla regolarita' contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun Gruppo consiliare. 4-ter. Il Collegio dei revisori dei conti rimette all'Ufficio di presidenza le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 2.».