Art. 5 
 
                 Integrazioni della legge regionale 
                        23 gennaio 1996, n. 3 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della  legge  regionale  23  gennaio
1996, n. 3 (Nuove norme sul  funzionamento  dei  gruppi  consiliari),
sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  istituito   in
attuazione della lettera e), comma 1, dell'art. 14 del decreto  legge
13  agosto  2011,  n.  138   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi  del  comma
2, dell'art. 78, della legge regionale 16 aprile 2005, n.  21  (Nuovo
Statuto della Regione Umbria), vigila, anche mediante  rilevazioni  a
campione,   sulla   regolarita'   contabile    della    gestione    e
sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun Gruppo consiliare. 
    4-ter. Il Collegio dei revisori dei conti rimette all'Ufficio  di
presidenza le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del  comma
2.».