Art. 9 
 
                    Norme di rinvio e transitorie 
 
  1. In sede di prima applicazione: 
  a) i termini e le modalita'  di  presentazione  delle  domande  per
l'inserimento nell'elenco di cui  all'art.  101-septies  della  legge
regionale 13/2000, come inserito dall'art. 4  della  presente  legge,
sono fissati mediante  avviso  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Umbria e pubblicizzato anche nel sito istituzionale del
Consiglio regionale. L'avviso e'  pubblicato  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore della  presente  legge.  L'elenco  e'  formato
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso  e  il  Consiglio
regionale nomina i componenti  del  collegio  entro  quindici  giorni
dalla costituzione dell'elenco; 
  b) fermo restando quanto previsto dal comma 3, il collegio nominato
ai sensi della presente legge si avvale dell'ufficio di supporto  del
collegio in carica, fino al termine della  legislatura  regionale  in
corso. 
  2. Il collegio nominato ai sensi del comma 1  entra  nell'esercizio
delle sue funzioni a decorrere dal primo giorno del  mese  successivo
dalla data del decreto di cui al  comma  1  dell'art.  101-ter,  come
inserito dall'art. 4 della presente legge,  ed  esercita  le  proprie
funzioni e compiti con riferimento all'esercizio finanziario 2013. 
  3. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale definisce  con  apposito  atto  il
supporto  tecnico  e  le  risorse  strumentali   necessari   per   lo
svolgimento dei suoi compiti. 
  4. Il collegio dei revisori dei  conti  gia'  costituito  resta  in
carica fino alla data di entrata  in  esercizio  delle  funzioni  del
collegio nominato ai sensi della presente legge. 
  5. Il Regolamento interno della Giunta regionale e  il  Regolamento
interno del Consiglio regionale sono adeguati  alle  disposizioni  di
cui alla presente legge. 
  6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente  legge,  si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge regionale  21
marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale  e
della proroga degli organi amministrativi).