Art. 9 Norme di rinvio e transitorie 1. In sede di prima applicazione: a) i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 101-septies della legge regionale 13/2000, come inserito dall'art. 4 della presente legge, sono fissati mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria e pubblicizzato anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale. L'avviso e' pubblicato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'elenco e' formato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro quindici giorni dalla costituzione dell'elenco; b) fermo restando quanto previsto dal comma 3, il collegio nominato ai sensi della presente legge si avvale dell'ufficio di supporto del collegio in carica, fino al termine della legislatura regionale in corso. 2. Il collegio nominato ai sensi del comma 1 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal primo giorno del mese successivo dalla data del decreto di cui al comma 1 dell'art. 101-ter, come inserito dall'art. 4 della presente legge, ed esercita le proprie funzioni e compiti con riferimento all'esercizio finanziario 2013. 3. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con apposito atto il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. 4. Il collegio dei revisori dei conti gia' costituito resta in carica fino alla data di entrata in esercizio delle funzioni del collegio nominato ai sensi della presente legge. 5. Il Regolamento interno della Giunta regionale e il Regolamento interno del Consiglio regionale sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge. 6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).