Art. 11 Norme di prima applicazione 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva la modulistica di cui all'art. 2, comma 3. 2. Entro 60 giorni successivi all'approvazione della modulistica ai sensi del comma 1, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e gli assessori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge. 3. I soggetti in carica di cui agli articoli 8 e 9 sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, 19 dicembre 2012 MARINI (Omissis).