Art. 11 
 
                     Norme di prima applicazione 
 
  1. Entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,
l'Ufficio  di  Presidenza  del   Consiglio   regionale   approva   la
modulistica di cui all'art. 2, comma 3. 
  2. Entro 60 giorni successivi all'approvazione della modulistica ai
sensi del comma 1,  i  consiglieri  regionali,  il  Presidente  della
Giunta e gli assessori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di  cui
alla presente legge. 
  3. I soggetti in carica di cui agli articoli 8 e 9 sono  tenuti  ad
adempiere agli obblighi di cui alla presente legge entro  120  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
    Data a Perugia, 19 dicembre 2012 
 
                               MARINI 
 
  (Omissis).