Art. 2 
 
     Adempimenti per la trasparenza patrimoniale dei consiglieri 
 
  1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente  della
Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, e' tenuto
a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  444
(Disposizioni   regolamentari   in    materia    di    documentazione
amministrativa),  relativa  al  proprio  stato  patrimoniale  ed   in
particolare concernente: 
  a) i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai
redditi annualmente dichiarati; 
  b) i beni immobili e i beni mobili registrati posseduti; 
  c) le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; 
  d) la consistenza  degli  investimenti  in  titoli  obbligazionari,
titoli di Stato  o  in  altre  utilita'  finanziarie  detenute  anche
tramite fondi di investimento, societa' di  investimento  a  capitale
variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie. 
  2. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente  della
Giunta regionale  e  gli  assessori  nominati  tra  i  componenti  il
Consiglio regionale, sono tenuti altresi' a trasmettere al Presidente
del Consiglio regionale le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3  e
4 della l. 441/1982, secondo la tempistica in essi indicata. 
  3. Le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 sono effettuate su  uno
schema di modulo predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.