Art. 2 Adempimenti per la trasparenza patrimoniale dei consiglieri 1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, e' tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al proprio stato patrimoniale ed in particolare concernente: a) i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; b) i beni immobili e i beni mobili registrati posseduti; c) le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie. 2. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale e gli assessori nominati tra i componenti il Consiglio regionale, sono tenuti altresi' a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 441/1982, secondo la tempistica in essi indicata. 3. Le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 sono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.