Art. 3 
 
     Adempimenti per la trasparenza patrimoniale degli assessori 
 
  1. Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data  della  nomina,  e'
tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 1,  al
Presidente del  Consiglio  regionale.  L'adempimento  non  e'  dovuto
qualora l'assessore vi abbia gia' provveduto nella  sua  qualita'  di
consigliere regionale. Il competente ufficio del Consiglio  regionale
ne da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale. 
  2. Ai componenti la  Giunta  regionale  che  non  sono  consiglieri
regionali si applica, laddove compatibile, quanto  previsto  all'art.
2, comma 2.