Art. 3 Adempimenti per la trasparenza patrimoniale degli assessori 1. Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data della nomina, e' tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 1, al Presidente del Consiglio regionale. L'adempimento non e' dovuto qualora l'assessore vi abbia gia' provveduto nella sua qualita' di consigliere regionale. Il competente ufficio del Consiglio regionale ne da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale. 2. Ai componenti la Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applica, laddove compatibile, quanto previsto all'art. 2, comma 2.