Art. 4 Aggiornamenti e variazioni 1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni dello stato patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, intervenute rispetto all'anno precedente.