Art. 4 
 
                     Aggiornamenti e variazioni 
 
  1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine  ultimo  per
la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi
delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il  Presidente  della
Giunta regionale  e  gli  assessori,  sono  tenuti  a  dichiarare  le
variazioni dello stato patrimoniale  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
intervenute rispetto all'anno precedente.