Art. 5 
 
         Adempimenti successivi alla cessazione della carica 
 
  1. Entro tre  mesi  successivi  alla  cessazione  della  carica,  i
consiglieri regionali, il Presidente della  Giunta  regionale  e  gli
assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente  le
variazioni dello stato patrimoniale  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
intervenute dopo l'ultima attestazione. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  nel  caso  di
rielezione consecutiva o di  nomina  alla  carica  di  assessore  del
consigliere  cessato  dalla  carica  per  il  rinnovo  del  Consiglio
regionale e nel caso di assessore consecutivamente  rinominato  nella
stessa carica o eletto alla carica di consigliere dopo la  cessazione
di un precedente mandato.