Art. 5 Adempimenti successivi alla cessazione della carica 1. Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni dello stato patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, intervenute dopo l'ultima attestazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di rielezione consecutiva o di nomina alla carica di assessore del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica o eletto alla carica di consigliere dopo la cessazione di un precedente mandato.