Art. 6 Diffida e sanzioni amministrative 1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, agli obblighi di cui alla presente legge da parte di un consigliere o di un assessore, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere o l'assessore ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza della diffida, ne da' notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile e dispone la pubblicazione del nominativo del consigliere o assessore inadempiente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Nel caso in cui l'assessore inadempiente non sia un consigliere regionale, il Presidente del Consiglio nel diffidarlo contestualmente informa il Presidente della Giunta. 2. Se l'inadempienza, anche parziale, attiene agli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, comma 1, 4 e 5, comma 1, al consigliere o assessore inadempiente e' comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida. La competente struttura del Consiglio regionale provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennita'.