Art. 6 
 
                  Diffida e sanzioni amministrative 
 
  1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, agli obblighi  di  cui
alla presente legge da parte di un consigliere o di un assessore,  il
Presidente  del  Consiglio  regionale  diffida   il   consigliere   o
l'assessore ad adempiere entro  i  quindici  giorni  successivi  alla
scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza  della
diffida, ne da' notizia al Consiglio  regionale  nella  prima  seduta
utile e dispone la pubblicazione del  nominativo  del  consigliere  o
assessore inadempiente nel Bollettino ufficiale della Regione  e  nel
sito  istituzionale  del  Consiglio  regionale.  Nel  caso   in   cui
l'assessore  inadempiente  non  sia  un  consigliere  regionale,   il
Presidente del Consiglio nel diffidarlo  contestualmente  informa  il
Presidente della Giunta. 
  2. Se l'inadempienza, anche  parziale,  attiene  agli  obblighi  di
trasmissione delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, comma 1, 4 e
5, comma 1, al consigliere o assessore inadempiente e' comminata  una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00  per
ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di  diffida.
La competente struttura del Consiglio regionale provvede direttamente
alle conseguenti ritenute sulle indennita'.