Art. 7 Adempimenti per la pubblicita' dello stato patrimoniale 1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, degli aggiornamenti annuali nonche' delle dichiarazioni successive alla cessazione della carica, e' assicurata mediante la pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale. Tali dichiarazioni sono altresi' pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale.