Art. 7 
 
       Adempimenti per la pubblicita' dello stato patrimoniale 
 
  1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle  dichiarazioni
di cui all'art. 2, commi 1 e 2, degli aggiornamenti  annuali  nonche'
delle dichiarazioni  successive  alla  cessazione  della  carica,  e'
assicurata mediante la  pubblicazione  delle  stesse  nel  Bollettino
ufficiale della Regione a cura dei competenti  uffici  del  Consiglio
regionale. Tali  dichiarazioni  sono  altresi'  pubblicate  nel  sito
istituzionale del Consiglio regionale.