Art. 8 
 
              Pubblicita' della situazione patrimoniale 
           dei titolari di cariche istituzionali elettive 
                di competenza del Consiglio regionale 
 
  1. I titolari di cariche istituzionali elettive la cui elezione  e'
di competenza del Consiglio regionale, ad esclusione dei soggetti  di
cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 21 marzo  1995,  n.  11
(Disciplina delle nomine di  competenza  regionale  e  della  proroga
degli  organi  amministrativi),  sono   tenuti   a   trasmettere   le
dichiarazioni previste dall'art. 2, comma 1, nonche' quelle  relative
alle variazioni annuali e di  fine  mandato  nei  termini  e  con  le
modalita' previste per i consiglieri regionali. Ad  essi  si  applica
quanto previsto dall'art. 6. 
  2. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui  al  comma  1  sono
pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.