Art. 8 Pubblicita' della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali elettive di competenza del Consiglio regionale 1. I titolari di cariche istituzionali elettive la cui elezione e' di competenza del Consiglio regionale, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni previste dall'art. 2, comma 1, nonche' quelle relative alle variazioni annuali e di fine mandato nei termini e con le modalita' previste per i consiglieri regionali. Ad essi si applica quanto previsto dall'art. 6. 2. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.