Art. 9 Pubblicita' della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di determinati enti e societa' 1. I soggetti titolari di cariche direttive in enti e aziende pubbliche di cui all'art. 12, primo comma, numero 1) della l. 441/1982, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina, spetta alla Regione nonche' i soggetti titolari di incarichi in societa', in enti o istituti privati, di cui all'art. 12, primo comma, numeri 2) e 3) della medesima legge, per i quali la Regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge, nei termini e con le modalita' previste per i consiglieri regionali. 2. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'elenco dei soggetti giuridici che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 12, primo comma, numeri 2) e 3) della l. 441/1982. 3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate al Presidente del Consiglio regionale che ne dispone la pubblicazione, in apposita sezione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 4. Nel caso di inadempienza a quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di 15 giorni e nel caso di persistente inadempienza ne da' notizia sul sito istituzionale di cui al comma 3, informando altresi' il Presidente della Giunta regionale qualora l'inadempiente sia stato nominato o designato dal Presidente della Giunta regionale o dalla Giunta stessa ai sensi della legge regionale 11/1995. 5. Per i soggetti nominati o designati dalla Regione ai sensi della legge regionale 11/1995, l'inadempienza nonostante diffida ovvero l'infedelta' delle dichiarazioni in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato comportano, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dall'incarico stesso. La decadenza e' dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina o designazione, ferma restando la validita' degli atti nel frattempo compiuti.