Art. 9 
 
              Pubblicita' della situazione patrimoniale 
                  dei titolari di cariche direttive 
                   di determinati enti e societa' 
 
  1. I soggetti titolari di  cariche  direttive  in  enti  e  aziende
pubbliche di cui  all'art.  12,  primo  comma,  numero  1)  della  l.
441/1982, la cui nomina, proposta o designazione  o  approvazione  di
nomina, spetta alla Regione nonche' i soggetti titolari di  incarichi
in societa', in enti o istituti privati, di cui  all'art.  12,  primo
comma, numeri 2) e 3) della medesima legge, per i  quali  la  Regione
concorra,  nella  percentuale  ivi  prevista,  al   capitale   o   al
funzionamento, sono tenuti a  trasmettere  le  dichiarazioni  di  cui
all'art. 2, comma 2 della  presente  legge,  nei  termini  e  con  le
modalita' previste per i consiglieri regionali. 
  2. Ai fini di quanto previsto  dal  presente  articolo,  la  Giunta
regionale comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio  regionale
l'elenco dei soggetti giuridici che rientrano  nelle  fattispecie  di
cui all'art. 12, primo comma, numeri 2) e 3) della l. 441/1982. 
  3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate al Presidente
del Consiglio regionale che ne dispone la pubblicazione, in  apposita
sezione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 
  4. Nel caso di inadempienza a  quanto  previsto  dal  comma  1,  il
Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere
entro il termine di 15 giorni e nel caso di persistente  inadempienza
ne da' notizia sul sito istituzionale di cui al comma  3,  informando
altresi' il Presidente della Giunta regionale qualora  l'inadempiente
sia stato nominato o designato dal Presidente della Giunta  regionale
o dalla Giunta stessa ai sensi della legge regionale 11/1995. 
  5. Per i soggetti nominati o designati dalla Regione ai sensi della
legge regionale 11/1995,  l'inadempienza  nonostante  diffida  ovvero
l'infedelta' delle dichiarazioni in qualsiasi  momento  accertate  in
contraddittorio con l'interessato comportano, ove l'incarico non  sia
cessato,  la  decadenza  dall'incarico  stesso.   La   decadenza   e'
dichiarata dallo  stesso  organo  che  ha  proceduto  alla  nomina  o
designazione, ferma restando la validita' degli  atti  nel  frattempo
compiuti.