Art. 10 Emolumenti dei consiglieri regionali e degli assessori 1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri e agli assessori, secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 67 dello Statuto regionale, spettano: a) l'indennita' di cui all'articolo 11; b) i rimborsi delle spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 13. 2. L'assegno di fine mandato, per i consiglieri regionali, e' disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennita' di fine mandato per i consiglieri regionali), nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.