Art. 10 
 
       Emolumenti dei consiglieri regionali e degli assessori 
 
  1.  Al  Presidente  della  Giunta  regionale,  al  Presidente   del
Consiglio, ai consiglieri e agli assessori, secondo  quanto  previsto
dagli articoli 58 e 67 dello Statuto regionale, spettano: 
  a) l'indennita' di cui all'articolo 11; 
  b)  i  rimborsi  delle  spese  di  esercizio  del  mandato  di  cui
all'articolo 13. 
  2. L'assegno di fine  mandato,  per  i  consiglieri  regionali,  e'
disciplinato  dalla  legge  regionale   14   gennaio   1985,   n.   2
(Soppressione  del  premio  di  reinserimento  ed  istituzione  delle
indennita' di fine mandato per i consiglieri regionali), nel rispetto
di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo  2  del
d.l. 174/2012 e  di  quanto  disciplinato  dalla  Conferenza  di  cui
all'articolo 1.