Art. 11 Indennita' 1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali spettano una indennita' di carica ed una eventuale indennita' di funzione, costituite da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennita' per il Presidente del Consiglio regionale decorre dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina. 2. L'importo delle indennita' e' determinato per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con delibera, ed e' definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione piu' virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. 3. Eventuali variazioni delle indennita' sono apportate annualmente con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale in base alle variazioni dell'indice ISTAT.