Art. 11 
 
                             Indennita' 
 
  1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri  regionali
spettano una indennita' di carica  ed  una  eventuale  indennita'  di
funzione, costituite da quote mensili, la cui corresponsione  decorre
dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennita' per
il  Presidente   del   Consiglio   regionale   decorre   dalla   data
dell'elezione e per  i  componenti  della  Giunta  dalla  data  della
nomina. 
  2. L'importo delle indennita'  e'  determinato  per  il  Presidente
della Giunta regionale,  per  il  Presidente  del  Consiglio,  per  i
consiglieri e  per  gli  assessori  dall'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio regionale, con delibera, ed e' definito in  modo  tale  che
non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione piu'
virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del  comma
1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di  quanto  disciplinato  dalla
Conferenza di cui all'articolo 1. 
  3. Eventuali variazioni delle indennita' sono apportate annualmente
con delibera dell'Ufficio di presidenza del  Consiglio  regionale  in
base alle variazioni dell'indice ISTAT.