Art. 12 
 
                          Divieto di cumulo 
 
  1. E' vietato il cumulo di indennita' o emolumenti in commissioni o
organi  collegiali  derivanti  dalle  cariche  di  Presidente   della
Regione, di Presidente del Consiglio regionale,  di  assessore  o  di
consigliere  regionale,  ai  sensi  della  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo 2 del d.l. 174/2012. 
  2. Il titolare di piu' cariche, per il  tempo  in  cui  perdura  la
situazione di potenziale cumulo, e' tenuto ad  optare  per  uno  solo
degli emolumenti o indennita'.