Art. 12 Divieto di cumulo 1. E' vietato il cumulo di indennita' o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012. 2. Il titolare di piu' cariche, per il tempo in cui perdura la situazione di potenziale cumulo, e' tenuto ad optare per uno solo degli emolumenti o indennita'.