Art. 13 Spese di esercizio del mandato e tasso di effettiva presenza 1. Ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale e' corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, un rimborso per le spese di esercizio del mandato. 2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato decorre per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione, per gli altri organi consiliari dalla data dell'elezione e/o della nomina e per i componenti della Giunta dalla data della nomina. 3. L'ammontare del rimborso e' stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con delibera, ed e' definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione piu' virtuosa, come individuato dalla Conferenza di cui all'articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012. 4. La deliberazione di cui al comma 3 individua le modalita' per correlare il rimborso delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri al tasso di effettiva partecipazione di ciascun Consigliere ai lavori del Consiglio e degli organismi istituzionali del Consiglio regionale di cui il Consigliere e' componente.