Art. 13 
 
    Spese di esercizio del mandato e tasso di effettiva presenza 
 
  1. Ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale
e' corrisposto, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  14,  un
rimborso per le spese di esercizio del mandato. 
  2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato decorre  per  i
Consiglieri regionali e per il Presidente  della  Giunta  dalla  data
della proclamazione, per  il  Presidente  del  Consiglio  dalla  data
dell'elezione,  per  gli   altri   organi   consiliari   dalla   data
dell'elezione e/o della nomina e per i componenti della Giunta  dalla
data della nomina. 
  3. L'ammontare del rimborso e' stabilito dall'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, con delibera, ed e' definito  in  modo  tale
che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla  Regione
piu' virtuosa, come individuato dalla Conferenza di cui  all'articolo
1, nel rispetto di quanto previsto  dalla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 2 del d.l. 174/2012. 
  4. La deliberazione di cui al comma 3 individua  le  modalita'  per
correlare il rimborso  delle  spese  di  esercizio  del  mandato  dei
consiglieri  al  tasso  di  effettiva   partecipazione   di   ciascun
Consigliere ai lavori del Consiglio e degli  organismi  istituzionali
del Consiglio regionale di cui il Consigliere e' componente.